La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30071 del 14 dicembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti di un altro condomino, al fine di ottenere la condanna dello stesso “ad eliminare le cause della caduta d’acqua dal balcone dell’unità immobiliare di sua proprietà”.
Il Tribunale di Benevento aveva accolto la domanda del condomino ma la sentenza era stata dichiarata nulla dalla Corte d’appello di Napoli, per “difetto di litisconsorzio necessario”.
Osservava la Corte d’appello, infatti, che avrebbero dovuto essere chiamati in causa tutti i condomini del condominio in questione, in quanto “i parapetti aggettanti dei balconi”, “per loro forma, materiali e colore”, avevano “funzione di accrescere la gradevolezza estetica del fabbricato” e rientravano, pertanto, tra le parti comuni dell’edificio condominiale, di cui all’art. 1117 c.c., di proprietà di tutti i condomini.
Ritenendo la decisione ingiusta, il condomino interessato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello, nel dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, non aveva dato corretta applicazione agli artt. 1117 e 1125 c.c., ritenendo erroneamente che il parapetto aggettante del balcone in questione rientrasse tra le parti comuni dell’edificio condominiale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al condomino, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Precisava la Cassazione, in proposito, che, “mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, nè essendo destinati all'uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole”.
Secondo la Cassazione, dunque, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, ritenuto che il parapetto del balcone oggetto di contestazione fosse un bene comune e, altrettanto correttamente, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado.
Evidenziava la Cassazione, infatti, che “l'azione di un condomino diretta alla demolizione, al ripristino, o comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio (nella specie, relativi ai frontali ed ai parapetti), costituenti, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 3, va proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal condomino, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.