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Articolo 21 ter Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Esecutorietà

Dispositivo dell'art. 21 ter Legge sul procedimento amministrativo

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Spiegazione dell'art. 21 ter Legge sul procedimento amministrativo

L'esecutorietà consiste nel potere spettante alla pubblica amministrazione di attuare in maniera coattiva le proprie determinazioni, senza dover ricorrere all'autorità giurisdizionale.

A fronte di altre tesi ormai obsolete, le quali rinvenivano la fonte dell'esecutorietà o nella presunzione di legalità dell'azione amministrativa o dalla supremazia riconosciuta dall'ordinamento alla p.a., è prevalsa la tesi che descrive l'esecutorietà come una forma di potere ulteriore rispetto a quello primario, da rinvenirsi nel principio di legalità.

Da ciò discende la necessità che l'esecutorietà sia limitata ai soli casi stabiliti dalla legge.

La norma in commento non contiene tuttavia indicazioni sulle modalità tramite le quali portare ad esecuzione il provvedimento, ma si limita solamente a prescrivere come condizione la diffida ad adempiere rivolta al destinatario dell'esecuzione. Per tale motivo, per gli obblighi diversi da quelli pecuniari, si applicano le varie discipline di settore.

Le tipologie di esecuzione sono essenzialmente due:

  • l'esecuzione diretta, disposta dalla p.a. con l'utilizzo di proprie risorse, i cui costi sono poi sostenuti dall'inadempiente solo se previsto dalla legge;

  • l'esecuzione in danno, i cui costi sono invece sostenuti direttamente dal soggetto inadempiente.

Per quanto concerne più concretamente l'esecutorietà, pare opportuno elencare le singole ipotesi previste dal nostro ordinamento:

  • art. 823 c.c. Comma 2, il quale consente alla p.a., al fine di rientrare nel possesso di beni del demanio pubblico, di valersi sia del potere di autotutela possessoria, sia di valersi dei mezzi ordinari posti a difesa della proprietà e del possesso di cui al codice civile;

  • art. 7 L. 2248/1865, in riferimento alla requisizione della proprietà privata in situazioni di necessità ed urgenza, causata da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  • art. 40 t.u.e.d., il quale contempla il potere della Regione di ordinare la demolizione delle opere edilizie abusive;

  • art. 54 t.u.e.l., in riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Massime relative all'art. 21 ter Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 2398/2006

L'attività prevista dall'art. 823 c.c. si presenta a carattere vincolato, in quanto l'esercizio del potere di ordinare il rilascio di un bene demaniale posseduto sine titulo da terzi è condizionato dalla salvaguardia dei beni ricadenti nel demanio pubblico.

Cass. civ. n. 15290/2006

La scelta del mezzo di tutela da utilizzare per la p.a. ha importanti conseguenze in punto di giurisdizione: ricorrere allo strumento privatistico in luogo dello strumento pubblicistico, invero, comporta la devoluzione della giurisdizione al g.o.

Cass. civ. n. 1864/2005

L'art. 823 c.c. trova applicazione unitamente nei confronti dei soggetti privati, in quanto l'autotutela della p.a. è espressione della sua posizione autoritativa e di supremazia: ciò comporta, evidentemente, che essa non possa essere esercitata nei confronti di soggetti che fanno parte anch'essi della pubblica amministrazione e che, in quanto tali, sono nella medesima posizione giuridica. Pertanto, un Comune non può esercitare i poteri di autotutela a difesa della proprietà demaniale nei confronti di una Regione.

Cons. Stato n. 19/2005

L'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato ha natura amministrativa: ne deriva che la giurisdizione del g.o. sia ravvisabile soltanto ove la controversia attenga a vizi formali dell'ingiunzione e del relativo procedimento o al diritto dell'ente pubblico di procedere all'esecuzione forzata.

Cons. Stato n. 628/2004

Il potere di autotutela amministrativa previsto dall'art. 823 co. 2 c.c. ha carattere alternativo rispetto ai mezzi ordinari posti a difesa della proprietà o del possesso; di conseguenza, in pendenza di controversia avanti al giudice ordinario, deve negarsi all'amministrazione il potere di emettere atti in autotutela per il conseguimento di un bene immobile, già dato in locazione e, pertanto, ove tali atti vengano adottati, deve affermarsi la giurisdizione del medesimo giudice ordinario sul contenzioso inerente la legittimità degli atti di rivendica dell'immobile.

Cass. civ. n. 5009/2000

Per il principio dell'esecutorietà degli atti amministrativi, le pretese della p.a. possono essere portate ad esecuzione immediatamente e direttamente dall'amministrazione stessa, anche contro il volere di chi sarebbe tenuto a prestare il proprio consenso all'esecuzione e senza previa pronuncia dell'autorità giudiziaria. I provvedimenti dotati di tale carattere, pertanto, debbono essere eseguiti da chiunque vi sia tenuto e possono ricevere senz'altro esecuzione attraverso la procedura della c.d. esecuzione d'ufficio, per conto e a spese dell'interessato, delle prestazioni di fare a carattere fungibile ordinate a quest'ultimo.

L'attestazione del credito da parte di un ente pubblico non è assistita da una presunzione di legittimità e veridicità, ma fruisce solo di una particolare efficacia, detta esecutorità, che si esaurisce nel legittimare il ricorso alla procedura monitoria, con la conseguenza che, se si instaura il contraddittorio e l'efficacia probatoria dell'attestazione viene contestata, ricade sull'ingiungente l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa e della quantificazione del danno.

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