Cons. Stato n. 2398/2006
L'attività prevista dall'art. 823 c.c. si presenta a carattere vincolato, in quanto l'esercizio del potere di ordinare il rilascio di un bene demaniale posseduto sine titulo da terzi è condizionato dalla salvaguardia dei beni ricadenti nel demanio pubblico.
Cass. civ. n. 15290/2006
La scelta del mezzo di tutela da utilizzare per la p.a. ha importanti conseguenze in punto di giurisdizione: ricorrere allo strumento privatistico in luogo dello strumento pubblicistico, invero, comporta la devoluzione della giurisdizione al g.o.
Cass. civ. n. 1864/2005
L'art. 823 c.c. trova applicazione unitamente nei confronti dei soggetti privati, in quanto l'autotutela della p.a. è espressione della sua posizione autoritativa e di supremazia: ciò comporta, evidentemente, che essa non possa essere esercitata nei confronti di soggetti che fanno parte anch'essi della pubblica amministrazione e che, in quanto tali, sono nella medesima posizione giuridica. Pertanto, un Comune non può esercitare i poteri di autotutela a difesa della proprietà demaniale nei confronti di una Regione.
Cons. Stato n. 19/2005
L'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato ha natura amministrativa: ne deriva che la giurisdizione del g.o. sia ravvisabile soltanto ove la controversia attenga a vizi formali dell'ingiunzione e del relativo procedimento o al diritto dell'ente pubblico di procedere all'esecuzione forzata.
Cons. Stato n. 628/2004
Il potere di autotutela amministrativa previsto dall'art. 823 co. 2 c.c. ha carattere alternativo rispetto ai mezzi ordinari posti a difesa della proprietà o del possesso; di conseguenza, in pendenza di controversia avanti al giudice ordinario, deve negarsi all'amministrazione il potere di emettere atti in autotutela per il conseguimento di un bene immobile, già dato in locazione e, pertanto, ove tali atti vengano adottati, deve affermarsi la giurisdizione del medesimo giudice ordinario sul contenzioso inerente la legittimità degli atti di rivendica dell'immobile.
Cass. civ. n. 5009/2000
Per il principio dell'esecutorietà degli atti amministrativi, le pretese della p.a. possono essere portate ad esecuzione immediatamente e direttamente dall'amministrazione stessa, anche contro il volere di chi sarebbe tenuto a prestare il proprio consenso all'esecuzione e senza previa pronuncia dell'autorità giudiziaria. I provvedimenti dotati di tale carattere, pertanto, debbono essere eseguiti da chiunque vi sia tenuto e possono ricevere senz'altro esecuzione attraverso la procedura della c.d. esecuzione d'ufficio, per conto e a spese dell'interessato, delle prestazioni di fare a carattere fungibile ordinate a quest'ultimo.
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L'attestazione del credito da parte di un ente pubblico non è assistita da una presunzione di legittimità e veridicità, ma fruisce solo di una particolare efficacia, detta esecutorità, che si esaurisce nel legittimare il ricorso alla procedura monitoria, con la conseguenza che, se si instaura il contraddittorio e l'efficacia probatoria dell'attestazione viene contestata, ricade sull'ingiungente l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa e della quantificazione del danno.