(massima n. 1)
Il potere di autotutela amministrativa previsto dall'art. 823 co. 2 c.c. ha carattere alternativo rispetto ai mezzi ordinari posti a difesa della proprietą o del possesso; di conseguenza, in pendenza di controversia avanti al giudice ordinario, deve negarsi all'amministrazione il potere di emettere atti in autotutela per il conseguimento di un bene immobile, gią dato in locazione e, pertanto, ove tali atti vengano adottati, deve affermarsi la giurisdizione del medesimo giudice ordinario sul contenzioso inerente la legittimitą degli atti di rivendica dell'immobile.