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Articolo 40 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione

Dispositivo dell'art. 40 Testo unico edilizia

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.

3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Spiegazione dell'art. 40 Testo unico edilizia

La norma in commento attribuisce alla Regione il potere di intervenire in via sostitutiva alla repressione degli abusi edilizi compiuti dai privati, ordinando la sospensione dei lavori o la demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia.
Si tratta di un intervento di tipo sussidiario, che può avvenire soltanto in caso di inerzia del Comune nell’emettere i provvedimenti di sua competenza.

La nozione di inerzia è stata oggetto di varie pronunce giurisprudenziali, formatesi già in relazione alla previgente normativa, che hanno chiarito che l’intervento sostitutivo regionale è ammesso anche quando l’Amministrazione comunale abbia avviato le attività preparatorie alla repressione dell’abuso, ma non abbia portato a termine il relativo procedimento, oppure nel caso in cui il Comune abbia inflitto sanzioni diverse da quelle tipiche previste dalla normativa di riferimento.
Qualora, invece, gli abusi siano già oggetto di atti sanzionatori emessi dal Comune, i provvedimenti repressivi avviati per iniziativa della Regione vengono ritenuti illegittimi.

In relazione ai "termini stabiliti" menzionati dal primo comma della norma in commento, si nota che il Testo Unico non prevede un termine generale per l’iniziativa del Comune in relazione a tutte le fattispecie di abuso, scaduto il quale tale Ente possa ritenersi automaticamente inerte.
La dottrina, infatti, tende a non ritenere applicabili in via analogica i termini di cui all’art. 31, comma 8, del Testo Unico per gli abusi di carattere più grave in considerazione della specialità di tale disposizione rispetto alla norma in commento.
In proposito, si nota che, mentre l’art. 31 disciplina gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, l’articolo in esame riguarda anche le opere che si pongano in contrasto con il permesso o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia.
Sicché, per le ipotesi residuali disciplinate dall’art. 40, l’intervento sostitutivo deve avvenire previa fissazione di un termine a provvedere da parte della Regione nei confronti del Comune, il cui infruttuoso decorso consente l’azione repressiva regionale.

La norma, inoltre, non indica l’organo regionale competente all’esercizio del potere sostitutivo, ma sembra da escludere che tale organo possa essere identificato nel Presidente della Giunta regionale, in ossequio al principio che impone la divisione dei poteri di indirizzo politico da quelli di gestione.

L’intervento della Regione, comunque, deve essere attuato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento, mentre nessun termine finale è previsto per quanto concerne i fabbricati privi di agibilità o per i lavori ancora in corso di esecuzione.

Infine, in relazione all'ultimo comma della norma in esame si rileva che il richiamo all'art. 22, comma 3, del Testo Unico si riferisce agli interventi assentiti mediante S.C.I.A. sostitutiva del permesso di costruire, che oggi sono disciplinati dall'art. 23.
Restano, dunque, esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 40 le opere eseguite in forza di S.C.I.A. ordinaria.

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