(massima n. 1)
Per il principio dell'esecutorietā degli atti amministrativi, le pretese della p.a. possono essere portate ad esecuzione immediatamente e direttamente dall'amministrazione stessa, anche contro il volere di chi sarebbe tenuto a prestare il proprio consenso all'esecuzione e senza previa pronuncia dell'autoritā giudiziaria. I provvedimenti dotati di tale carattere, pertanto, debbono essere eseguiti da chiunque vi sia tenuto e possono ricevere senz'altro esecuzione attraverso la procedura della c.d. esecuzione d'ufficio, per conto e a spese dell'interessato, delle prestazioni di fare a carattere fungibile ordinate a quest'ultimo.