Cass. civ. n. 3464/2018
Vanno negate le mansioni superiori di istruttore amministrativo (categ. C del CCNL Enti locali) ad un dipendente per aver svolto le attività nelle quali lo stesso era indicato come "responsabile del procedimento", né invero è possibile individuare una categoria intermedia tra quella rivestita (categ. A) e quella richiesta (Categ. C) per non avere il ricorrente proposto tale domanda in primo grado, né per aver indicato in appello l'omessa pronuncia su tale punto da parte del primo giudice.
Cass. pen. n. 27773/2010
La p.a. è tenuta a comunicare l'unità organizzativa e il nominativo del responsabile del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a coloro che per legge devono intervenire nel procedimento nonché, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
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Il fatto che il superiore gerarchico, competente ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria, abbia nominato il responsabile del procedimento non lo esime dal mettere a conoscenza della designazione colui che lo abbia interpellato per conoscere il nominativo di quest'ultimo, sicché si rende colpevole dell'omissione di atti d'ufficio prevista dall'art. 328 c.p., comma 2, se non risponde al relativo interpello.
Cons. Stato n. 3980/2010
Con particolare riferimento alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, non vi è incompatibilità tra le funzioni di presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento; analogamente deve ritenersi nel caso in cui al dirigente di un ente locale, che ha svolto le funzioni di presidente del seggio e di responsabile del procedimento, sia stato anche attribuito il compito di approvare gli atti della commissione di gara, atteso che detta approvazione non può essere ricompresa nella nozione di controllo in senso stretto, ma si risolve in una revisione interna della correttezza del procedimento connessa alla responsabilità unitaria del procedimento spettante alla figura dirigenziale.
C. Conti n. 415/2009
Nel sistema delineato dalla legge generale sul procedimento amministrativo, l'individuazione del responsabile del procedimento risponde ad esigenze di trasparenza, efficienza ed efficacia assicurando, nel contempo, l'attuazione del principio di responsabilità previsto dall'art. 28 Cost. ed il più celere corso dell'iter procedimentale; il responsabile del procedimento è figura massimamente ricollegabile al principio dell'efficacia su sui si incentra una delle più rilevanti "ratio" della configurazione procedimentale, che sta a significare che, nell'attività procedimentale medesima, l'amministrazione è tenuta, impiegando le risorse umane e finanziarie a disposizione, a conformare atti intraprocedimentali e provvedimenti finali congrui ed appaganti lo scopo teleologico cui sono preordinati dalle disposizioni normative e dagli strumenti a contenuto generale.
Cons. Stato n. 4589/2008
L'art. 6, lett. e), L. n. 241 del 1990, infatti, configura la possibilità che ad adottare il provvedimento sia un soggetto diverso dal responsabile del procedimento. A quest'ultimo spetta l'accertamento dei fatti e la responsabilità dell'istruttoria e, solo ove ne abbia la competenza, l'adozione del provvedimento finale. La circostanza, quindi, che il provvedimento sia stato adottato da persona diversa dal responsabile del procedimento non costituisce di per sé elemento patologico del provvedimento medesimo.
Corte cost. n. 377/2007
Ogni provvedimento amministrativo è il risultato di un procedimento, sia pure il più scarno ed elementare, richiedendo, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicità. L'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost. e dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (vedi, ora, art. 36 comma 4-ter L. Finanziaria per ii 2008, che afferma la nullità della cartella in mancanza dell'indicazione dei nominativo dei responsabile dei procedimento).
Cons. Stato n. 3398/2003
Una prima ipotesi si verifica quando viene meno il rapporto di servizio del responsabile del procedimento: in tale ipotesi, il responsabile perde anche la responsabilità relativa al procedimento assegnatoli, con la conseguente necessità che il dirigente preposto all'unità organizzativa è chiamato a designare un nuovo responsabile. In tal caso, non è detto che la scelta debba ricadere su chi è subentrato nell'organigramma del personale, posto che si tratta di una attribuzione ad personam.
Cons. Stato n. 2826/2003
Una seconda ipotesi, invece, riguarda il caso in cui si verifica una condizione che imponga al responsabile del procedimento di astenersi o che legittimi gli interessati a ricusare la nomina effettuata. L'obbligo di astensione, infatti, in quanto espressione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., è espressione di una regola generale ed inderogabile di ordine pubblico, applicabile quindi anche al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge.