(massima n. 1)
Con particolare riferimento alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, non vi è incompatibilità tra le funzioni di presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento; analogamente deve ritenersi nel caso in cui al dirigente di un ente locale, che ha svolto le funzioni di presidente del seggio e di responsabile del procedimento, sia stato anche attribuito il compito di approvare gli atti della commissione di gara, atteso che detta approvazione non può essere ricompresa nella nozione di controllo in senso stretto, ma si risolve in una revisione interna della correttezza del procedimento connessa alla responsabilità unitaria del procedimento spettante alla figura dirigenziale.