Cass. civ. n. 10548/2009
In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 della legge fall. (richiamato dall'art. 169 della medesima legge), che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all'incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca; a differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima debba aver luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione.
Cass. civ. n. 578/2007
Dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria, come si desume dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato, in cui: l'art. 167 legge fallim., con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta che il patrimonio dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio l'art. 168, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori; l'art. 184, nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema. A tale regime deroga il pagamento di debiti che, per la loro natura o per le caratteristiche del rapporto da cui discendono, assumano carattere prededucibile e si sottraggano quindi alla regola del concorso; ma ciò può avvenire soltanto per il tramite dell'autorizzazione del giudice delegato, nelle forme previste dall'art. 167 legge fallim. (Nella fattispecie, la S.C. ha quindi confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia di pagamenti eseguiti dal debitore in data successiva alla sua ammissione alla procedura di concordato preventivo e relativi a debiti sorti in data anteriore, non essendovi stata autorizzazione del giudice delegato).
Cass. civ. n. 280/2001
Il debito liquido ed esigibile dell'imprenditore, preesistente all'ammissione dell'imprenditore stesso alla procedura di amministrazione controllata, non può essere compensato con i crediti per somme riscosse dal creditore nel corso di tale procedura in virtù di cessione di credito a scopo di garanzia intervenuta prima dell'ammissione del debito alla procedura di amministrazione controllata, atteso che il debito restitutorio delle somme riscosse dal cessionario non può ritenersi sorto nel momento stesso in cui fu stipulata la cessione del credito, ma soltanto in quello successivo della effettiva riscossione.
Cass. civ. n. 14912/2000
Ai sensi dell'art. 2855, terzo comma, c.c. e dell'art. 55, primo comma, l. fall., applicabile al concordato preventivo ai sensi dell'art. 169 l. fall., quando il credito per il capitale produttivo di interessi sia garantito da ipoteca, gli interessi collocati nello stesso grado del capitale sono dovuti nella misura legale e fino alla data della vendita e non fino a quella dell'effettivo pagamento, senza che assumano rilievo le modalità, coattive o volontarie, della vendita.
Cass. civ. n. 8160/2000
In tema di rapporti tra concordato preventivo, amministrazione straordinaria e fallimento, la cosiddetta «cristallizzazione» della massa passiva, conseguente all'applicazione degli artt. 55 e 59 della legge fallimentare, opera nella procedura di concordato, in virtù del richiamo a tali disposizioni contenuto nell'art. 169 stessa legge, indipendentemente dalla circostanza che sia stata avanzata istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, poiché, tra l'altro, tale cristallizzazione è destinata a conservare i suoi effetti anche in detta procedura.
Cass. civ. n. 9663/1991
Con riguardo a credito di lavoro insorto prima dell'ammissione del datore di lavoro al concordato preventivo, la domanda di riconoscimento della rivalutazione, per il periodo successivo alla data di apertura di detta procedura (rivalutazione spettante a seguito della sentenza della Corte costituzionale, n. 300 del 1986, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 59, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, richiamato dall'art. 169), non può trovare ingresso dopo che il concordato medesimo sia stato omologato ed adempiuto con le modalità fissate nella relativa pronuncia, implicando ciò l'esaurimento del rapporto, con liberazione del debitore per la parte dell'obbligazione oggetto della falcidia concordataria.