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Articolo 169 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Norme applicabili

Dispositivo dell'art. 169 Legge fallimentare

(1) Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 (2).

Si applica l’articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l’impresa ammessa al concordato preventivo.

Note

(1) Articolo così modificato con d.lgs. 5/2006.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonchè dell'art. 169 dello stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".

Ratio Legis

L'articolo in commento stabilisce l'applicabilità al concordato preventivo della disciplina dettata nel fallimento in relazione alla modificazione dei diritti dei creditori.

Massime relative all'art. 169 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 10548/2009

In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 della legge fall. (richiamato dall'art. 169 della medesima legge), che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all'incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca; a differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima debba aver luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione.

Cass. civ. n. 578/2007

Dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria, come si desume dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato, in cui: l'art. 167 legge fallim., con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta che il patrimonio dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio l'art. 168, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori; l'art. 184, nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema. A tale regime deroga il pagamento di debiti che, per la loro natura o per le caratteristiche del rapporto da cui discendono, assumano carattere prededucibile e si sottraggano quindi alla regola del concorso; ma ciò può avvenire soltanto per il tramite dell'autorizzazione del giudice delegato, nelle forme previste dall'art. 167 legge fallim. (Nella fattispecie, la S.C. ha quindi confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia di pagamenti eseguiti dal debitore in data successiva alla sua ammissione alla procedura di concordato preventivo e relativi a debiti sorti in data anteriore, non essendovi stata autorizzazione del giudice delegato).

Cass. civ. n. 280/2001

Il debito liquido ed esigibile dell'imprenditore, preesistente all'ammissione dell'imprenditore stesso alla procedura di amministrazione controllata, non può essere compensato con i crediti per somme riscosse dal creditore nel corso di tale procedura in virtù di cessione di credito a scopo di garanzia intervenuta prima dell'ammissione del debito alla procedura di amministrazione controllata, atteso che il debito restitutorio delle somme riscosse dal cessionario non può ritenersi sorto nel momento stesso in cui fu stipulata la cessione del credito, ma soltanto in quello successivo della effettiva riscossione.

Cass. civ. n. 14912/2000

Ai sensi dell'art. 2855, terzo comma, c.c. e dell'art. 55, primo comma, l. fall., applicabile al concordato preventivo ai sensi dell'art. 169 l. fall., quando il credito per il capitale produttivo di interessi sia garantito da ipoteca, gli interessi collocati nello stesso grado del capitale sono dovuti nella misura legale e fino alla data della vendita e non fino a quella dell'effettivo pagamento, senza che assumano rilievo le modalità, coattive o volontarie, della vendita.

Cass. civ. n. 8160/2000

In tema di rapporti tra concordato preventivo, amministrazione straordinaria e fallimento, la cosiddetta «cristallizzazione» della massa passiva, conseguente all'applicazione degli artt. 55 e 59 della legge fallimentare, opera nella procedura di concordato, in virtù del richiamo a tali disposizioni contenuto nell'art. 169 stessa legge, indipendentemente dalla circostanza che sia stata avanzata istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, poiché, tra l'altro, tale cristallizzazione è destinata a conservare i suoi effetti anche in detta procedura.

Cass. civ. n. 9663/1991

Con riguardo a credito di lavoro insorto prima dell'ammissione del datore di lavoro al concordato preventivo, la domanda di riconoscimento della rivalutazione, per il periodo successivo alla data di apertura di detta procedura (rivalutazione spettante a seguito della sentenza della Corte costituzionale, n. 300 del 1986, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 59, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, richiamato dall'art. 169), non può trovare ingresso dopo che il concordato medesimo sia stato omologato ed adempiuto con le modalità fissate nella relativa pronuncia, implicando ciò l'esaurimento del rapporto, con liberazione del debitore per la parte dell'obbligazione oggetto della falcidia concordataria.

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Alfonso G. chiede
lunedì 16/01/2017 - Campania
“La delegazione di pagamento (art.1269 cpp) tra delegante (impresa consorziata) e delegato (sub-appaltatore )resta sempre valida ed efficace anche quando il delegante ha chiesto successivamente, domanda di concordato bianco ?”
Consulenza legale i 23/01/2017
La risposta al quesito si trova nell’art. 169 della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942), il quale elenca e richiama espressamente le norme, dettate in tema di fallimento, che si possono applicare anche al concordato preventivo.
Manca in particolare, nell’art. 169 L.F. citato, il richiamo agli articoli 72-83 della medesima legge, i quali rientrano nella sezione intitolata “Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti”.

Nel fallimento, infatti, la regola è quella della “sospensione” dei rapporti preesistenti all’apertura della Procedura, in attesa che il Curatore opti per lo scioglimento oppure, viceversa, per l’eventuale subentro di quest’ultima nel rapporto.
La delegazione di pagamento, ad esempio, in caso di fallimento del delegante (come nel caso di specie), costituisce dei uno dei casi in cui secondo la giurisprudenza prevalente il rapporto si scioglie, a causa dello spossessamento del delegante, che fa venir meno l’ordine di pagamento al delegato (il delegante, cioè, non ha più la possibilità di disporre dei suoi beni e quindi di gestire il debito come meglio crede).

Nel concordato, al contrario, manca quell'effetto di spossessamento che caratterizza invece il fallimento: l'imprenditore mantiene la disponibilità e l'amministrazione del proprio patrimonio e l'esercizio dell'impresa, sia pure con i limiti di cui all'art. 167 L.F.. Tali limiti, in ogni caso, non comportano affatto una sostituzione soggettiva, da parte degli organi della procedura, dell'imprenditore in crisi.
Nel concordato, dunque, secondo la giurisprudenza, tutti i rapporti “pendenti” alla data di apertura del concordato – che siano ancora ineseguiti da entrambe le parti - rimangono validi ed efficaci (tra tutte si veda Cassazione civile, sez. un., 27/07/2004, n. 14083). Infatti le autorizzazioni prescritte dalla legge per alcuni atti del debitore, da rilasciarsi da parte del Commissario Giudiziale, così come la vigilanza che quest’ultimo effettua sull’esercizio dell’impresa da parte del debitore stesso costituiscono limiti esclusivamente nei rapporti giuridici successivi all’apertura del concordato.

Va per completezza ricordato, però, che sul tema (che qui maggiormente interessa) del pagamento dei creditori anteriori all’apertura de concordato vi sono opinioni discordanti: secondo quella prevalente (purtroppo non vi sono pronunce giurisprudenziali in merito) il debitore ammesso alla procedura non può pagare, prima dell’omologazione, i debiti anteriori alla proposta di concordato (anche se tale conclusione in effetti mal si concilia, secondo l’opinione opposta, con il principio secondo il quale i contratti in corso proseguono senza soluzione di continuità).

Tornando al quesito, la delegazione di pagamento determina l’insorgere di un’obbligazione solidale, per cui si ritiene che l’apertura del concordato per il delegante e l’adesione del suo creditore alla procedura non possa pregiudicare il diritto di quest’ultimo ad ottenere dal condebitore (delegato) solvibile l’integrale pagamento del proprio credito. In buona sostanza, la delegazione rimane efficace ed il creditore potrà rivolgersi al delegante o al delegato indifferentemente per soddisfare il proprio credito.
Nel primo caso, evidentemente, il creditore dovrà/potrà chiedere l’ammissione nel concordato per l’intero credito e, qualora venga pagato parzialmente dal condebitore solidale, potrà concorrere solamente per il residuo, con il diritto di farsi assegnare, sino alla concorrenza di esso, la percentuale concordataria del coobbligato che (avendo pagato) ha esercitato il regresso nei confronti del delegante/debitore originario.