Il creditore di più coobbligati in solido [1292 ss. c.c.] concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito (1) in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito (2).
Note
(1)
Si tratta semplicemente dell'applicazione delle norme sulla solidarietà, in base alle quali in creditore può sempre pretendere l'intero da ciascun coobbligato solidale. Naturalmente, laddove riceva infine complessivamente importi superiori al suo credito, dovrà restituirli in proporzione a ciascun fallimento.
(2)
L'ammissione al passivo dei creditori che hanno diritto al regresso è condizionata all'integrale soddisfacimento del creditore: si tratterà, quindi, di una ammissione con riserva.