(massima n. 1)
Con riguardo a credito di lavoro insorto prima dell'ammissione del datore di lavoro al concordato preventivo, la domanda di riconoscimento della rivalutazione, per il periodo successivo alla data di apertura di detta procedura (rivalutazione spettante a seguito della sentenza della Corte costituzionale, n. 300 del 1986, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 59, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, richiamato dall'art. 169), non può trovare ingresso dopo che il concordato medesimo sia stato omologato ed adempiuto con le modalità fissate nella relativa pronuncia, implicando ciò l'esaurimento del rapporto, con liberazione del debitore per la parte dell'obbligazione oggetto della falcidia concordataria.