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Articolo 57 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Crediti infruttiferi

Dispositivo dell'art. 57 Legge fallimentare

I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito (1).

Note

(1) Vanno fatti salvi gli artt. 54 e 55, quindi per i creditori assistiti da causa di prelazione (pegno, ipoteca, privilegio) il credito infruttifero rimarrà integro finantoché sia coperto dalla garanzia.

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