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Articolo 62 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Creditore di pił coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

Dispositivo dell'art. 62 Legge fallimentare

Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa (1).

Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata (2).

Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli (3). Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

Note

(1) Il pagamento parziale deve essere avvenuto prima della dichiarazione di fallimento perché la norma trovi applicazione, altrimenti si ricade nell'art. 61.

(2) Il fatto che il coobbligato possa esercitare il regresso per l'intera somma pagata costituisce deroga all'art. 1299 del c.c., che consente di chiedere a ciascun condebitore solo la quota di sua spettanza.
(3) Sempre che il pagamento parziale sia stato eseguito prima della dichiarazione di fallimento: se fatto dopo, il creditore può agire solo se sussistono i presupposti dell'azione surrogatoria (art. 2900 del c.c.).

Massime relative all'art. 62 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 6073/1985

La circostanza che il creditore, ancorché parzialmente soddisfatto dall'intervento di un terzo (nella specie, datore di pegno), concorra nel fallimento del debitore per l'intero credito, ottenendone il totale pagamento, non vale ad escludere il diritto di regresso spettante a detto terzo nei confronti del fallito tornato in bonis, salva restando per quest'ultimo la possibilitą di ripetere quanto il creditore stesso abbia ricevuto in eccedenza rispetto all'ammontare del credito.

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