(massima n. 1)
In tema di rapporti tra concordato preventivo, amministrazione straordinaria e fallimento, la cosiddetta «cristallizzazione» della massa passiva, conseguente all'applicazione degli artt. 55 e 59 della legge fallimentare, opera nella procedura di concordato, in virtù del richiamo a tali disposizioni contenuto nell'art. 169 stessa legge, indipendentemente dalla circostanza che sia stata avanzata istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, poiché, tra l'altro, tale cristallizzazione è destinata a conservare i suoi effetti anche in detta procedura.