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Articolo 60 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Rendita perpetua e rendita vitalizia

Dispositivo dell'art. 60 Legge fallimentare

Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata (1) a norma dell'art. 1866 del codice civile.

Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento (2).

Note

(1) Il primo comma stabilisce che il creditore di una rendita perpetua non può predendere dal fallito la somma risultante dalla capitalizzazione del credito.
(2) Si tratta di una deroga al divieto di riscatto di cui all'art. 1879 del c.c..

Ratio Legis

Lo scopo della norma è quello di imporre lo scioglimento della rendita per effetto della dichiarazione di fallimento.

Massime relative all'art. 60 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 268/1982

Qualora l'assegno di divorzio sia stato fissato, con sentenza passata in giudicato, non in una somma da corrispondersi in unica soluzione, ma bensì in una somma periodica, a carico direttamente del coniuge obbligato, la sopravvenienza del fallimento di questo ultimo comporta che al coniuge beneficiario, salva restando la possibilità di richiedere il sussidio alimentare di cui all'art. 47 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non è consentito di far valere, nei confronti della massa, le rate posteriori alla dichiarazione del fallimento stesso, tenuto conto dell'inapplicabilità del sistema di capitalizzazione contemplato dall'art. 60 del citato decreto, il quale si riferisce ai crediti certi ed insuscettibili di variazioni nel tempo, e non può quindi operare per il credito in questione, sempre modificabile (quali siano stati i criteri seguiti per la sua attribuzione) in relazione alla diminuzione ed al venir meno delle risorse del debitore, e che inoltre, anche limitatamente alle rate maturate nel corso della procedura concorsuale, la suddetta insinuazione al passivo trova ostacolo tanto nel fatto che le rate stesse configurano prestazioni autonome, venute ad esistenza dopo il fallimento, quanto nella facoltà degli organi della procedura di opporre al coniuge creditore l'intervenuta modifica della situazione patrimoniale del coniuge obbligato.

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