Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata (1) a norma dell'art. 1866 del codice civile.
Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento (2).
Note
(1)
Il primo comma stabilisce che il creditore di una rendita perpetua non può predendere dal fallito la somma risultante dalla capitalizzazione del credito.
(2)
Si tratta di una deroga al divieto di riscatto di cui all'art. 1879 del c.c..