(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2855, terzo comma, c.c. e dell'art. 55, primo comma, l. fall., applicabile al concordato preventivo ai sensi dell'art. 169 l. fall., quando il credito per il capitale produttivo di interessi sia garantito da ipoteca, gli interessi collocati nello stesso grado del capitale sono dovuti nella misura legale e fino alla data della vendita e non fino a quella dell'effettivo pagamento, senza che assumano rilievo le modalitą, coattive o volontarie, della vendita.