(1) I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito (2) sono ammessi al passivo (3) per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte (4), il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio (5).
Note
(1)
Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2)
Il legislatore fa riferimento agli ulteriori strumenti finanziari che possono emettere le società di capitali oltre a obbligazioni e azioni (v. art. 2346 del c.c.).
(3)
E' irrilevante che l'obbligazione sia o meno venuta a scadenza.
(4)
Il riferimento è al premio di rimborso, nelle cosiddette obbligazioni "a premio".
(5)
L'articolo si reputa applicabile anche alle obbligazioni a premio generale, cioè quelle collocate sul mercato a un prezzo inferiore al valore nominale, che però verrà rimborsato alla scadenza naturale o al momento del sorteggio.