Cass. civ. n. 20667/2012
In tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 legge fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato.
Cass. civ. n. 5315/2011
In tema di concordato preventivo, il provvedimento con cui il giudice delegato, nella fase anteriore all'omologazione, ha disposto il versamento a mani del commissario giudiziale della somma apportata da un terzo, secondo la previsione di pagamento di cui alla proposta e sotto condizione dell'omologa stessa, non statuisce su diritti soggettivi e non ha portata decisoria, poichè tutti gli atti di questa prima fase hanno di regola valore funzionale alle pronunce definitive di rigetto od omologa, proprie della fase successiva; ne consegue che avverso tale provvedimento - nella specie, poi, confermato dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 legge fallim. - non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Cass. civ. n. 3586/2011
In tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 legge fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione - inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti - possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da un'indagine di merito, in quanto riservata alla fase successiva ed in particolare ai compiti del commissario giudiziale; né ad uno scopo diverso assolve l'eventuale termine concesso al debitore dal tribunale, ex art. 162, comma 1, legge fall., al fine della integrazione del piano e della produzione di nuovi documenti, essendo tale possibilità diretta a soddisfarne maggiormente la completezza informativa al fine di assicurare il consenso informato dei creditori.
Cass. civ. n. 21860/2010
In tema di concordato preventivo, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d.l.vo n.169 del 2007 che è caratterizzato da una prevalente natura contrattuale, e dal decisivo rilievo della volontà dei creditori e del loro consenso informato, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 legge fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione - inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti - possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da un'indagine di merito, in quanto riservata, da un lato, alla fase successiva ed ai compiti del commissario giudiziale e, dall'altro, ai poteri di cui è investito lo stesso tribunale, nella fase dell'omologazione, in presenza di un'opposizione, alle condizioni di cui all'art. 180 legge fall.. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione, con rinvio, del decreto con cui il tribunale aveva "rigettato" la domanda di ammissione alla procedura di concordato, in realtà pronunciandone l'inammissibilità, con valutazioni sul merito della fattibilità del piano concordatario e con modalità decisorie, dalle quali è conseguita l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.).
Cass. civ. n. 22927/2009
In tema di concordato preventivo, nel regime conseguente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006 ed anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 169 del 2007, il controllo del tribunale, ai sensi dell'art. 163 della legge fall., ha per oggetto la completezza e la regolarità della documentazione, senza che possa valutarne l'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori.
Cass. civ. n. 18236/2009
In tema di concordato preventivo, quando il debitore non esegue il deposito delle somme necessarie allo svolgimento della procedura, ai sensi dell'art. 163, terzo comma, della legge fall. (nel testo, "ratione temporis" vigente, conseguente alle modifiche di cui al D.L.vo n. 5 del 2006 ed anteriore all'ulteriore novella di cui al D.L.vo n. 169 del 2007), non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento d'ufficio, istituto la cui abrogazione è stata disposta, in via generale e con norma programmatica, dal citato D.L.vo n. 5 del 2006, che, modificando l'art. 6 della legge fall., ha tacitamente abrogato, per incompatibilità, le disposizioni di cui agli artt.162 e 163 della legge fall. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha anche negato che, nel predetto regime intermedio, la relazione del commissario giudiziale, che nella specie dava atto dell'omesso versamento del fondo spese da parte del debitore ammesso al concordato, potesse fungere da rituale istanza di fallimento dell'imprenditore, trattandosi di soggetto non legittimato).
Cass. civ. n. 5054/2001
La consecuzione della procedura di concordato preventivo a quella di amministrazione controllata, per la quale sia stata depositata la somma prescritta, ai sensi dell'art. 188, n. 4, L. fall., non fa venir meno la necessità dell'imposizione al debitore istante del secondo beneficio del deposito relativo, ai sensi dell'art. 163, n. 4, medesima legge, perché sono procedure distinte, ciascuna delle quali dà luogo a spese proprie, salva la possibilità, chiusa la prima procedura, di utilizzare l'eventuale residuo attivo per la seconda.
Cass. civ. n. 6067/1995
Il decreto non soggetto a reclamo con il quale il tribunale, a norma dell'art. 163 legge fall., dichiara aperta la procedura di concordato preventivo non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. trattandosi di un provvedimento privo del carattere di definitività, alla stregua della sua funzione meramente delibatoria delle condizioni di ammissibilità di detto concordato, le quali restano riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza alcun pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posizioni soggettive degli interessati, in sede di sentenza di omologazione del concordato,ovvero in sede fallimentare.
Cass. civ. n. 2747/1993
Il decreto per il quale il tribunale, a norma dell'art. 163 legge fallimentare, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, ove l'ammissione alla procedura sia disposta nei confronti di una società di fatto e dei soci in proprio, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., da quello dei soci che non abbia sottoscritto la domanda di concordato e che contesti la sua partecipazione alla suddetta società di fatto, trattandosi di provvedimento idoneo a determinare una lesione definitiva ed irreversibile dei diritti soggettivi, sia patrimoniali che personali, del ricorrente.
Cass. civ. n. 505/1991
Il decreto con il quale il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo ex art. 163 l. fall. ha funzione e portata meramente delibative, in quanto lo stesso tribunale deve, in occasione della successiva sentenza di omologazione, procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato stesso. Pertanto, l'implicito riconoscimento, contenuto nel decreto, della competenza del tribunale in ordine alla procedura introdotta non preclude il riesame, in sede di omologazione, del punto relativo alla sussistenza di questo presupposto processuale, né l'emissione di una pronuncia declinatoria della competenza medesima.