(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, il provvedimento con cui il giudice delegato, nella fase anteriore all'omologazione, ha disposto il versamento a mani del commissario giudiziale della somma apportata da un terzo, secondo la previsione di pagamento di cui alla proposta e sotto condizione dell'omologa stessa, non statuisce su diritti soggettivi e non ha portata decisoria, poichč tutti gli atti di questa prima fase hanno di regola valore funzionale alle pronunce definitive di rigetto od omologa, proprie della fase successiva; ne consegue che avverso tale provvedimento - nella specie, poi, confermato dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 legge fallim. - non č ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..