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Articolo 34 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Deposito delle somme riscosse

Dispositivo dell'art. 34 Legge fallimentare

(1) Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca (2) scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità del capitale(3).

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto (4) è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

[Se è prevedibile che le somme disponibili non possano esse immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato.] (5)

Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.(6).

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il legislatore ha adeguato la terminologia dell'articolo sostituendo all'espressione "istituto di credito" la parola "banca", in ossequio all'art. 1 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
(3) Comma così modificato dal d.lgs. 5/2006.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 472, lettere a) e b)) la soppressione della parole da "Su" fino a "capitale".
(4) Si tratta di una condotta che può integrare gli estremi del reato di omesso deposito di cose del fallimento (art. 230 della l. fall.).
(5) Comma abrogato dal d.lgs. 169/2007.
(6) La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha aggiunto (con l'art. 1, comma 472, lettere a) e b)) le seguenti parole: "e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA".

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

3 L’articolo 3 del presente decreto legislativo, reca disposizioni correttive Titolo II, Capo II, della legge fallimentare.
Il comma 7 modifica il primo comma dell’articolo 34 del r.d., inserendo la disposizione secondo la quale "Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale".

Massime relative all'art. 34 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 11013/1993

L'obbligo del curatore di depositare presso un ufficio postale o istituto di credito le somme riscosse durante la procedura fallimentare (art. 34 L. fall.) giustifica, con riguardo al ritardato pagamento dei debiti pecuniari nei confronti della massa, il riconoscimento, in via presuntiva, a titolo di maggior danno (art. 1224, secondo comma, c.c.) della sola differenza tra l'interesse praticato sui depositi e il minor interesse legale.

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