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Articolo 173 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura

Dispositivo dell'art. 173 Legge fallimentare

(1) Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma (2).

All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 169/2007.
(2) L'ultimo periodo del primo comma è stato aggiunto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Ratio Legis

La scoperta di atti di frode commessi dall'imprenditore che ha chiesto l'ammissione al concordato fa venire meno la fiducia che in lui è stata riposta, quindi autorizza la revoca dell'ammissione al beneficio.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

14 L’art. 14 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo III, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il comma 1 sostituisce l’art. 173 del r.d., onde evitare che la dichiarazione di fallimento, nei casi ivi contemplati, possa atteggiarsi come mera sanzione rispetto a comportamenti scorretti del debitore. Si prevede, pertanto, la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, ove si accertino i gravi fatti indicati dalla norma o la mancanza delle condizioni di ammissibilità. Si prevede altresì la dichiarazione di fallimento, ma solo su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero e previo accertamento dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5, nel rispetto, comunque, del diritto di difesa del debitore.

Massime relative all'art. 173 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 2130/2014

Ai fini della revoca di un concordato preventivo con cessione dei beni, l'esistenza di un'offerta irrevocabile di acquisto formulata da un terzo non rende irrilevante l'impossibilità, accertata dal tribunale, di determinare l'effettiva consistenza delle giacenze dell'impresa in concordato, atteso che, in caso d'inadempimento del terzo, la cui evenienza rientra tra gli elementi rimessi alla valutazione dei creditori, questi ultimi resterebbero cessionari di beni sulla cui veritiera consistenza non sarebbero stati informati.

Nel caso di proposta di concordato preventivo presentata nel corso di un procedimento prefallimentare, con conseguente riunione dei due procedimenti, non è necessario che il decreto di convocazione delle parti, emesso dal tribunale ai fini dell'instaurazione del subprocedimento di revoca del concordato, rechi l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, legge fall., atteso che, da un lato, il rinvio contenuto nell'art. 173, secondo comma, legge fall. alla menzionata norma deve intendersi nei limiti della compatibilità e, dall'altro, in siffatta ipotesi, il contraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato ed il debitore è già a conoscenza che, in caso di convocazione ex art. 173 legge fall., l'accertamento del tribunale e, correlativamente, l'ambito della sua difesa attengono ad una fattispecie più complessa di quella della sola revocabilità dell'ammissione al concordato, rappresentando la revoca uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Cass. civ. n. 23387/2013

Gli atti di frode, presupposto della revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 173 legge fall., non possono più essere individuati semplicemente negli atti in frode ai creditori, di cui agli artt. 64 e ss. legge fall., ovvero comunque in comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, ma esigono che la condotta del debitore fosse volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dall'altro, siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Ne consegue che, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, rilevano solo gli atti non espressamente indicati nella proposta che abbiano una valenza decettiva tale da pregiudicare il consenso informato dei creditori ancorché annotati nelle scritture contabili, fermo restando, che, ai fini della revoca dell'ammissione, il silenzio del debitore nella proposta di concordato e nei suoi allegati e l'accertamento del commissario devono riguardare non una qualsiasi operazione risultante dalle scritture contabili, ma solo quelle suscettibili di assumere rilievo per soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento ed in caso di concordato preventivo, come i pagamenti preferenziali nei sei mesi anteriori alla domanda di concordato.

Cass. civ. n. 18987/2011

In tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, nel perimetro di controllo (di legittimità anche sostanziale) demandato al tribunale non rientra il potere-dovere di accertare la fattibilità dell'accordo intervenuto tra il debitore proponente ed i creditori, in quanto essi, se informati, sin dall'inizio e durante le fasi successive, in modo veritiero e trasparente sulla situazione aziendale e sulle ragioni di sostegno del piano concordatario, ben possono accordare a quest'ultimo preferenza, rispetto alla liquidazione concorsuale; ne consegue che di tale scelta consapevole il tribunale, verificando la persistenza delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura e l'assenza di fatti di revoca ex art. 173 legge fall., deve limitarsi a prendere atto. (Nella specie il commissario giudiziale, costituendosi senza però svolgere rituale opposizione, aveva evidenziato, nel suo parere motivato, il "deficit" del fabbisogno concordatario ed il tribunale, su tale rilievo, aveva respinto la proposta).

Cass. civ. n. 9650/1990

L'art. 2914 c.c. — per cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione le cessioni di credito notificate al debitore o da lui accettate successivamente al pignoramento — opera anche in caso di fallimento del creditore cedente, attesa l'equivalenza al pignoramento del vincolo che avvince il patrimonio del fallito, mentre non si applica all'ipotesi di concordato preventivo, per la quale difetta quella equiparazione, né vige il divieto di cui all'art. 45 l. fall., che non è richiamato dal successivo art. 169. Pertanto, le cessioni di credito stipulate prima della domanda di concordato preventivo, proposta dal cedente, possono essere notificate dal cessionario al debitore ceduto o da costui accettate con atto di data certa, ai sensi dell'art. 1265 c. c., anche nel corso della procedura concordataria, senza che abbia rilievo il successivo fallimento, i cui effetti si producono dalla data della dichiarazione e non da quella della domanda suddetta, con la conseguenza che tali cessioni risultano opponibili ai terzi ed alla massa dei creditori del fallimento del medesimo cedente.

Cass. civ. n. 5854/1986

Nel giudizio d'opposizione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, il pubblico ministero, pur non essendo parte necessaria, ha facoltà di intervenire e di prendere conclusioni, fermo restando che tali conclusioni, come quelle delle altre parti, non sono vincolanti per il giudice, cui spetta di verificare, anche d'ufficio, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per la suddetta declaratoria, utilizzando gli elementi probatori acquisiti indipendentemente dal fatto che siano invocati dalle parti.

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