(massima n. 1)
Il decreto con il quale il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo ex art. 163 l. fall. ha funzione e portata meramente delibative, in quanto lo stesso tribunale deve, in occasione della successiva sentenza di omologazione, procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni di ammissibilitą del concordato stesso. Pertanto, l'implicito riconoscimento, contenuto nel decreto, della competenza del tribunale in ordine alla procedura introdotta non preclude il riesame, in sede di omologazione, del punto relativo alla sussistenza di questo presupposto processuale, né l'emissione di una pronuncia declinatoria della competenza medesima.