(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, nel regime conseguente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006 ed anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 169 del 2007, il controllo del tribunale, ai sensi dell'art. 163 della legge fall., ha per oggetto la completezza e la regolaritā della documentazione, senza che possa valutarne l'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicitā dei dati aziendali e la fattibilitā del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sė che detta relazione possa corrispondere alla funzione, che le č propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori.