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Articolo 28 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Requisiti per la nomina a curatore

Dispositivo dell'art. 28 Legge fallimentare

(1) Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

  1. a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
  2. b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura (2);
  3. c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento (3).

[Nel provvedimento di nomina il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.] (4)

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento (5).

Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33, quinto comma.

È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.(6)

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) La disposizione fa riferimento alla società tra professionisti, all'interno della quale deve essere nominato l'avvocato responsabile della procedura.
(3) In dottrina si discute se possano rivestire il ruolo di curatore gli ex amministratori o gli ex sindaci di società poi dichiarate fallite: chi sostiene la posizione positiva ritiene che anche essi abbiano pur sempre concorso al dissesto dell'impresa e per questo non possano essere ritenuti "affidabili".
(4) Disposizione ridondante ed inutile, tanto che il decreto correttivo 169/2007 ha disposto l'abrogazione dell'intero comma.
(5) Tra i soggetti che non possono divenire curatori vi sono, oltre ai soggetti legati al fallito da rapporti che ne manifestano con evidenza la parzialità, anche chi - in generale - sia in conflitto di interessi con l'imprenditore, in quanto tale circostanza mina la credibilità della persona nello svolgere senza secondi fini l'incarico di curatore.
(6) Comma aggiunto dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54, a decorrere dal 25 giugno 2018, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 54/2018.

Ratio Legis

La disposizione è espressione dell'intenzione del legislatore di affidare la curatela fallimentare a soggetti dotati di conoscenze elevate, teoriche e pratiche, in materia giuridica, economica e contabile

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

3 L’articolo 3 del presente decreto legislativo, reca disposizioni correttive Titolo II, Capo II, della legge fallimentare.
Il comma 4 reca la soppressione del secondo comma dell’articolo 28 del r.d. allo scopo di evitare un appesantimento inutile della motivazione del provvedimento di nomina del curatore. I requisiti per la nomina a curatore sono già specificati dal primo comma e il tribunale non potrebbe nominare persona che non li avesse.

Massime relative all'art. 28 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 1702/1964

Qualora non sussistano le cause di incompatibilitą, previste dall'art. 28, cpv., della legge fallimentare (coniuge, parenti o affini entro il quarto grado del fallito, creditore del fallito, persone che hanno prestato la loro attivitą professionale a favore di lui o che si sono in qualunque modo, inserite nella sua impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento), le quali costituendo eccezioni alla regola generale, sono da considerarsi tassative e, quindi, non suscettibili di interpretazione analogica (art. 14 disp. sulla legge generale), č sempre possibile, ed č addirittura consigliabile, la nomina della stessa persona a curatore di due o pił fallimenti, laddove si profila l'intima connessione tra le diverse procedure.

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