(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo, quando il debitore non esegue il deposito delle somme necessarie allo svolgimento della procedura, ai sensi dell'art. 163, terzo comma, della legge fall. (nel testo, "ratione temporis" vigente, conseguente alle modifiche di cui al D.L.vo n. 5 del 2006 ed anteriore all'ulteriore novella di cui al D.L.vo n. 169 del 2007), non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento d'ufficio, istituto la cui abrogazione č stata disposta, in via generale e con norma programmatica, dal citato D.L.vo n. 5 del 2006, che, modificando l'art. 6 della legge fall., ha tacitamente abrogato, per incompatibilitā, le disposizioni di cui agli artt.162 e 163 della legge fall. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha anche negato che, nel predetto regime intermedio, la relazione del commissario giudiziale, che nella specie dava atto dell'omesso versamento del fondo spese da parte del debitore ammesso al concordato, potesse fungere da rituale istanza di fallimento dell'imprenditore, trattandosi di soggetto non legittimato).