(massima n. 1)
Il decreto non soggetto a reclamo con il quale il tribunale, a norma dell'art. 163 legge fall., dichiara aperta la procedura di concordato preventivo non č impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. trattandosi di un provvedimento privo del carattere di definitivitą, alla stregua della sua funzione meramente delibatoria delle condizioni di ammissibilitą di detto concordato, le quali restano riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza alcun pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posizioni soggettive degli interessati, in sede di sentenza di omologazione del concordato,ovvero in sede fallimentare.