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Articolo 29 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Accettazione del curatore

Dispositivo dell'art. 29 Legge fallimentare

Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione (1).

Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

Note

(1) Comma così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
Il curatore ha l'onere e non l'obbligo di accettare l'incarico: se non fa pervenire la sua accettazione, decade dall'incarico. La nuova formulazione della norma ha indotto parte degli studiosi a ritenere che non sia più ammissibile, come in passato, una accettazione implicita, ma serva un atto espresso.
Da notare che l'accettazione va indirizzata al giudice delegato e non al tribunale.

Massime relative all'art. 29 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 3078/1979

La tardivitą dell'accettazione della propria nomina da parte del curatore del fallimento, in relazione all'inosservanza del termine di cui al primo comma dell'art. 29 della legge fallimentare, non incide sulla validitą ed efficacia di tale nomina, ove l'accettazione medesima sia intervenuta prima che il tribunale abbia provveduto, ai sensi del secondo comma della citata disposizione, ad una nuova nomina.

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