Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione (1).
Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
Note
(1)
Comma così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
Il curatore ha l'onere e non l'obbligo di accettare l'incarico: se non fa pervenire la sua accettazione, decade dall'incarico. La nuova formulazione della norma ha indotto parte degli studiosi a ritenere che non sia più ammissibile, come in passato, una accettazione implicita, ma serva un atto espresso.
Da notare che l'accettazione va indirizzata al giudice delegato e non al tribunale.
Il curatore ha l'onere e non l'obbligo di accettare l'incarico: se non fa pervenire la sua accettazione, decade dall'incarico. La nuova formulazione della norma ha indotto parte degli studiosi a ritenere che non sia più ammissibile, come in passato, una accettazione implicita, ma serva un atto espresso.
Da notare che l'accettazione va indirizzata al giudice delegato e non al tribunale.