(massima n. 1)
La consecuzione della procedura di concordato preventivo a quella di amministrazione controllata, per la quale sia stata depositata la somma prescritta, ai sensi dell'art. 188, n. 4, L. fall., non fa venir meno la necessitą dell'imposizione al debitore istante del secondo beneficio del deposito relativo, ai sensi dell'art. 163, n. 4, medesima legge, perché sono procedure distinte, ciascuna delle quali dą luogo a spese proprie, salva la possibilitą, chiusa la prima procedura, di utilizzare l'eventuale residuo attivo per la seconda.