(massima n. 1)
Il decreto per il quale il tribunale, a norma dell'art. 163 legge fallimentare, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, ove l'ammissione alla procedura sia disposta nei confronti di una societā di fatto e dei soci in proprio, č ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., da quello dei soci che non abbia sottoscritto la domanda di concordato e che contesti la sua partecipazione alla suddetta societā di fatto, trattandosi di provvedimento idoneo a determinare una lesione definitiva ed irreversibile dei diritti soggettivi, sia patrimoniali che personali, del ricorrente.