L'istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa (1) e durante l'interruzioneo la sospensione del giudizio.
Note
(1)
Come prevede espressamente la norma in commento l'istanza di istruzione preventiva può essere proposta anche in corso di causa. L'istanza dovrà essere presentata al giudice che è già stato adito per conoscere la causa di merito. Sul punto, si precisa che a differenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 669 bis del c.p.c. e ss., è competente anche il giudice di pace a conoscere la richiesta di istruzione probatoria preventiva.
(2)
La forma del provvedimento con cui il giudice si pronuncia sulla richiesta di istruzione preventiva è quella dell'ordinanza, pertanto tale provvedimento viene emanato previa audizione delle parti e si esclude che in quest'ipotesi si possa applicare l'art. 697.