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Articolo 699 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istruzione preventiva in corso di causa

Dispositivo dell'art. 699 Codice di procedura civile

L'istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa (1) e durante l'interruzioneo la sospensione del giudizio.

Il giudice provvede con ordinanza (2).

Note

(1) Come prevede espressamente la norma in commento l'istanza di istruzione preventiva può essere proposta anche in corso di causa. L'istanza dovrà essere presentata al giudice che è già stato adito per conoscere la causa di merito. Sul punto, si precisa che a differenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 669 bis del c.p.c. e ss., è competente anche il giudice di pace a conoscere la richiesta di istruzione probatoria preventiva.
(2) La forma del provvedimento con cui il giudice si pronuncia sulla richiesta di istruzione preventiva è quella dell'ordinanza, pertanto tale provvedimento viene emanato previa audizione delle parti e si esclude che in quest'ipotesi si possa applicare l'art. 697.

Spiegazione dell'art. 699 Codice di procedura civile

Nel corso di un giudizio di merito già pendente ed almeno fino all’udienza ex art. 184 del c.p.c., l'istanza di istruzione preventiva può essere proposta anche oralmente.
In questo caso si ritiene superflua l'indicazione sommaria delle domande e delle eccezioni in vista della cui prova si chiede l'ammissione del mezzo istruttorio, purchè risulti chiaro il rapporto di strumentalità con l'oggetto della causa.

Giudice competente è quello investito della causa stessa, anche se la causa è stata interrotta o sospesa.
Nelle cause collegiali, provvede il giudice istruttore; se il giudice non è stato ancora nominato, la competenza spetta al presidente del tribunale o della corte d'appello, mentre per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione la competenza è del giudice a quo.

Per i casi di particolare urgenza non trova applicazione l’art. 693 del c.p.c., essendo tale norma operante soltanto nel caso in cui il procedimento di istruzione preventiva sia promosso ante causam e non se già pendente il giudizio di merito.

Massime relative all'art. 699 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 312/1976

L'art. 699 c.p.c., prescrivendo che nel caso di richiesta di accertamento tecnico preventivo avanzata in corso di giudizio, il giudice provveda con ordinanza, esclude che in tal caso si possa provvedere anche con decreto, che è previsto, invece, dall'art. 697 c.p.c. per la decisione sulla richiesta di accertamento tecnico preventivo proposta prima del giudizio, nell'ipotesi del concorso dell'eccezionale urgenza. La conseguente nullità dell'atto processuale, però, non può essere pronunziata quando il provvedimento di cui all'art. 699 c.p.c. — sia pure irritualmente emesso con la forma del decreto — abbia raggiunto egualmente il suo scopo, ai sensi dell'art. 156 ult. parte c.p.c., nel rispetto del principio del contraddittorio. (Nella specie, il decreto era stato notificato all'altra parte che aveva, così, potuto partecipare, con l'assistenza del proprio consulente, alle operazioni peritali. Il giudice del merito riteneva inoperante la nullità. La S.C. ha confermato la decisione, enunziando il principio di cui in massima).

Cass. civ. n. 1280/1972

Anche nel giudizio possessorio è proponibile la domanda di risarcimento dei danni, per responsabilità processuale aggravata, in quanto tali danni possono essere accertati e liquidati soltanto con la sentenza che accerta la colpa nell'azione o nell'eccezione.

Cass. civ. n. 72/1972

Competente a provvedere sull'istanza di istruzione preventiva presentata in corso di causa è l'istruttore, oppure, se questi non è ancora designato o se il processo è sospeso o interrotto, il presidente del tribunale o della corte di appello.

Cass. civ. n. 240/1966

Deve ritenersi conforme al rito il provvedimento reso dalla corte di appello sull'istanza di istruzione preventiva, proposta anteriormente alla impugnazione del lodo arbitrale, qualora, nelle more, tale impugnazione sia stata proposta. Per tal caso si rende applicabile, infatti, il disposto dell'art. 699 c.p.c., perché la competenza dell'istruttore, anche in appello, non esclude quella del collegio. Inoltre non ha rilievo la mancata dichiarazione di ammissibilità del mezzo istruttorio, prescritta dall'art. 698 c.p.c., quando l'apprezzamento del giudice in proposito risulti indirettamente dall'averne egli esaminato l'esito.

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