La norma in esame stabilisce cosa accade durante il periodo di quiescenza del processo, determinatosi in seguito alla dichiarazione di sospensione.
Viene, infatti, posto un divieto di ordine pubblico al compimento di atti processuali, il quale scatta con l'
ordinanza che dispone la sospensione.
Si ritiene che tale divieto abbia carattere assoluto, precludendo il compimento di qualsivoglia atto, a prescindere dalla tipologia, natura e portata (esso, dunque, vale sia per gli atti di natura e portata decisoria, che costituiscano esercizio del potere di decisione sostanziale da parte del giudice, sia per gli atti di impulso processuale).
Il compimento di atti processuali in violazione del divieto sancito dalla norma ne determina la
nullità, ai sensi del secondo comma dell’
art. 156 del c.p.c., dovendosi tali atti considerare inidonei al raggiungimento dello scopo.
La norma stabilisce anche che la sospensione determina l'interruzione dei termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dalla data della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto che, ex
art. 297 del c.p.c., può essere pronunciato dal giudice.
I termini cominceranno a decorrere
ex novo, senza che il nuovo periodo si sommi a quello decorso in precedenza.
Dalla lettura di questa stessa norma, poi, se ne deduce che sono ammissibili eccezioni al divieto da essa posto, e precisamente:
-
facendo ricorso alla tutela cautelare;
-
a seguito di concessione, da parte dell'autorità giudiziaria, dell'autorizzazione al compimento di atti urgenti.
Il secondo comma dell’
art. 669 quater del c.p.c. prevede la possibilità di pronuncia di provvedimenti cautelari anche durante la sospensione e l'interruzione del processo, mentre l’
art. 699 del c.p.c. ammette che venga espletata l'istruzione probatoria preventiva.
Circa la possibilità di ottenere l'autorizzazione al compimento di atti urgenti, questa trova il suo fondamento nel secondo comma dell’
art. 48 del c.p.c., il quale si considera espressione di un principio generale, applicabile ad ogni fattispecie di sospensione.