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Articolo 77 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 01/01/2025]

Iscrizione di ipoteca

Dispositivo dell'art. 77 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.

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Consulenze legali
relative all'articolo 77 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

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L.E. chiede
giovedģ 06/03/2025
“L'agenzia delle entrate mi ha mandato un preavviso di iscrizione ipotecaria. Io però dal 2017, sull'unico immobile che possedevo, ho mantenuto soltanto un diritto di abitazione al 50% con mia moglie. Donando ai miei figli la piena proprieta'. Potranno mai iscrivere ipoteca ? come è potuto giungere questo preavviso ? ho fatto la visura catastale per sicurezza e sulla mia persona grava solo il suddetto diritto di abitazione. Potranno mai iscrivere ipoteca , anche se illegittimamente ? Temo che i loro automatismi possano ugualmente iscrivere la pregiudizievole, e questo mi costerebbe molto per dimostrare
l'illegittimita'. Oppure e' proprio impossibile che possano iscrivere l'ipoteca ? Posso stare tranquillo ? Li ho già informati con il servizio disponibile sul loro sito " invia una mail al servizio contribuenti ". Che ne pensate ? grazie.”
Consulenza legale i 10/03/2025
Nella ricostruzione tradizionale della dottrina, il diritto di abitazione, previsto dal vigente codice civile, presenta un contenuto e una disciplina tipica sottratti alla disponibilità delle parti e consiste, come ben noto, nel diritto di utilizzo di un immobile come abitazione, limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia.
Si tratta, dunque, di un diritto strettamente legato al soggetto in favore del quale viene costituito, il quale, tra l’altro, può essere soltanto una persona fisica.
Se costituito con atto negoziale (come nel caso in esame), ex artt. 2643, n. 4 e 2644 c.c., sarà destinato a gravare sulla proprietà del bene e sarà opponibile ai successivi acquirenti o aventi causa dal proprietario, che abbiano trascritto il proprio titolo successivamente alla sua trascrizione.

Dalla lettura delle norme contenute nel codice civile si desume che si tratta di un diritto insuscettibile di autonoma espropriazione.
In particolare, norme di riferimento in tal senso sono:
  1. l’art. 1024 del c.c., il quale dispone che sia il diritto di uso, sia quello di abitazione (definiti agli artt. 1021, 1022 e 1023 c.c.) non si possano cedere o dare in locazione;
  2. l’art. 2810 c.c. (il quale si occupa di stabilire i beni oggetto di ipoteca) e gli artt. 2814, 2815 e 2816 (i quali disciplinano l’ipoteca sull’usufrutto, sulla nuda proprietà, sul diritto dell’enfiteuta e su quello del concedente, sul diritto di superficie e su quello del proprietario del suolo): ciascuna di queste norme ignora del tutto i diritti reali minori di uso e di abitazione, oltre che le servitù.

In altri termini, la sottrazione alla disponibilità (vendita o locazione) da parte del suo titolare, statuita dall’art. 1024 c.c., si colloca, insieme alla non ipotecabilità del diritto (di cui all’art. 2810 c.c.) in una cornice di assoluta impossibilità di circolazione autonoma del diritto reale per atto del suo titolare o dei suoi aventi causa (i creditori).
Del resto, si tenga presente che l’ipoteca non è altro che una garanzia dell’azione esecutiva e, pertanto, oggetto di ipoteca non può che essere lo stesso oggetto della futura eventuale azione esecutiva, ovvero non già la cosa materiale, ma il diritto patrimoniale che poi sarà oggetto di espropriazione e che, invece, nel caso del diritto di abitazione, ne è sottratto per la sua inalienabilità.

In considerazione di quanto fin qui detto, dunque, deve escludersi che il diritto di abitazione possa essere assoggettato ad ipoteca.
Tuttavia, avendo già ricevuto la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, trascorso il termine di trenta giorni, quale previsto dal comma 2-bis dell’art. 77 delle disp. risc. imp. redditi, è possibile che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proceda all’iscrizione di ipoteca.
Per evitare che ciò possa accadere, si consiglia di proporre, avverso il suddetto atto, ricorso ex art. 64 del D.Lgs. 14.11.2024 n. 175, innanzi alla competente Corte di giustizia Tributaria di primo grado, volto a far rilevare che l’ipoteca verrebbe iscritta su un bene di cui si è titolari per il solo diritto di abitazione e che detta iscrizione violerebbe il disposto di cui alle sopra citate norme, ovvero gli artt. 1024 e 2810 c.c.
Ovviamente, la presentazione di tale ricorso non sarà più necessaria qualora, nel frattempo, la stessa Agenzia delle Entrate dovesse dare un riscontro positivo e per iscritto alla mail già inviata mediante il servizio ad hoc di cui già ci si è avvalsi e a cui si fa riferimento nel quesito.