Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi [291 ss.] e i figli riconosciuti(1), anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto(2). Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi(3) [153].
Note
(1)
L'art. 77 della l. 4 maggio 1983, n. 184, ha abrogato l'istituto dell'affiliazione, disciplinato dagli artt. 404-413 del codice civile.
(2)
Fanno parte dell'ambito familiare i genitori, i fratelli e gli affini, ai quali l'usuario o l'
habitator deve gli alimenti (v.
art. 433 del c.c.), nonché il convivente more uxorio (ossia colui che, pur non legato da un vincolo matrimoniale giuridicamente riconosciuto è assimilabile al coniuge per la comunione di vita e di affetti che ha stabilito col compagno).
(3)
La dottrina qualifica come prestatori di servizi, conviventi col titolare del diritto d'abitazione, anche coloro che, senza essere legati al titolare da un rapporto di subordinazione, hanno la funzione di tenere compagnia all'
habitator o gli forniscono assistenza (ad es., la badante di un anziano).