Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative [e regolamentari] (1) attribuite alla Regione [117] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [71].
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica [118] (2).
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative [e regolamentari] (1) attribuite alla Regione [117] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [71].
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica [118] (2).
Note
(1)
Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 1, lett. a) L.cost. 22 novembre 1999, n. 1. Prima della riforma in esame il Consiglio regionale deteneva la potestà di emanare regolamenti ed anche quella legislativa. Questo poneva il problema di una mancanza di separazione tra le varie competenze, problema al quale il legislatore della riforma ha cercato di ovviare attribuendo agli Statuti la facoltà di scegliere l'organo cui conferire questa potestà.
(2)
Questo comma è stato sostituito dall'art. 1, lett. b) L.Cost 22 novembre 1999, n. 1. Si riporta il testo previgente: "Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istituzioni del Governo centrale".