Il
giuramento rappresenta la fase integrativa dell'efficacia del procedimento di formazione del Governo: dopo di esso l'esecutivo può intraprendere la propria attività. Fino a che il Capo del Governo ed i ministri non hanno giurato il
Governo non è correttamente formato; in particolare, se uno dei ministri non intende prestare il giuramento (ad esempio perchè non vuole il ministero assegnato ma uno diverso) egli deve essere sostituito con altro
ministro ovvero l'incarico deve essere assegnato provvisoriamente (
ad interim) al Presidente del Consiglio. Tale ultime eventualità si verificano anche se un ministro si dimette o cessa dalla carica per altro motivo (ad esempio morte).
Anche dopo il giuramento la situazione del Governo non è pienamente consolidata, atteso che deve ottenere la
fiducia dalle Camere (v. art.
94 Cost.). Si pone quindi la questione di quali siano i poteri di cui è titolare fino a questo adempimento. La tesi prevalente in dottrina li limita a quelli di ordinaria amministrazione (ad esempio impugnazioni dinanzi la
Corte Costituzionale), in una forte continuità con l'esecutivo uscente. Secondo altri, tuttavia, il nuovo Governo esercita di regola dei poteri che sono ascrivibili alla straordinaria amministrazione (si pensi all'adozione di decreti legge, di cui all'art.
77 Cost., o di decreti legislativi, di cui all'art.
76 Cost., in scadenza).