Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali [116, 132, 137] sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi (1), e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti (2).
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti (2).
Note
(1)
Nella prassi si alternano le deliberazioni di un ramo e dell'altro del Parlamento in modo che si aumenti il confronto dialettico tra di essi. Del resto sembra meno rispettosa dello spirito della norma la possibilità alternativa cioè che una delle Camere approvi due volte il testo e lo trasmetta poi all'altra.
(2)
La L.Cost. 31 gennaio 2011, n. 2 ha escluso che si possano sottoporre a referendum anche le leggi costituzionali (138 Cost.) con le quali si apportino variazioni agli Statuti delle Regioni speciali in quanto, nonostante il rango di disposizioni costituzionali, esse vengono adottate per realizzare un interesse di portata locale e non nazionale.