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Articolo 75 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 75 Costituzione

È indetto referendum popolare [71, 123, 132] per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati [56].

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Ratio Legis

Lo scopo dell'Assemblea costituente nell'introdurre il referendum fu consentire l'esercizio della sovranità popolare anche in modo diretto rispetto a leggi già in vigore. Per evitare abusi delle minoranze, però, la sua efficacia è stata ancorata al sussistere di precise maggioranze. Inoltre, si è escluso che determinate materie, per la loro complessità ed importanza, possano esserne oggetto.

Brocardi

Plebiscitum
Referendum

Spiegazione dell'art. 75 Costituzione

La norma in esame conferisce un vero e proprio potere al popolo di modificare il quadro normativo dell'ordinamento.

Il referendum abrogativo viene comunemente annoverato tra le fonti di legge. Infatti, il suo esito positivo determina l'eliminazione dall'ordinamento della legge (o della disposizione di legge) che ne è oggetto nonchè delle altre che siano ad essa connesse. Inoltre, le fasi attraverso cui si snoda sono oggetto di apposita disciplina da parte della l. 25 maggio 1970, n. 352. Concretamente, il suo esito viene tradotto in un decreto del Capo dello Stato sul quale può essere esercitato anche il controllo di legittimità da parte della Corte Costituzionale (art. 134 Cost.).

L'iniziativa referendaria necessita dell'approvazione di almeno cinquecentomila elettori (iscritti alle liste per eleggere la Camera dei Deputati) o di cinque Consigli regionali.

Oltre ad essere espressamente vietata l'indizione di referendum per leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di indulto e di ratifica dei trattati internazionali, la Corte Costituzionale ha nel tempo elaborato una serie di ulteriori limiti all'ammissibilità del referendum (definiti limiti impliciti) partendo dall'idea per cui essi andavano ricavati in modo sistematico dall'intero testo costituzionale.

Così, ha ritenuto che siano escluse innanzitutto le leggi così legate a quelle menzionate che l'esclusione è implicita. Altresì: la Costituzione e le altre leggi costituzionali nonchè quelle di revisione della stessa; le leggi con forza passiva particolare (tra le quali le più note sono quelle di modifica dei patti lateranensi di cui all'art. 7 Cost.); quelle a contenuto costituzionalmente vincolato (che, cioè, attuano la Carta Fondamentale nel solo modo possibile); infine, quelle la cui esistenza è imposta dalla Costituzione ovvero dal diritto comunitario e che non potrebbero essere eliminate se non creando un vuoto normativo inammissibile (si pensi alla legge elettorale).

Si consideri, inoltre, che la Corte Costituzionale ha elaborato anche altri limiti all'istituto, non attinenti direttamente al merito. In particolare, ha individuato i requisiti dell'oggetto dell'referendum (omogeneità, puntualità, concretezza ed intellegibilità); ha stabilito che il quesito deve essere semplice e completo e che devono essere chiari gli effetti normativi dell'abrogazione.

Per quanto concerne la riserva di legge in materia di procedura referendaria, l'istituto è regolamentato con la legge 25 maggio 1970, n. 352. Dal punto di vista procedimentale, alla fase dell'iniziativa seguono un controllo di legittimità da parte dell'Ufficio centrale per il referendum (costituito presso la Corte di Cassazione) ed un giudizio di ammissibilità ad opera della Corte Costituzionale (la quale si occupa, tra l'altro, di verificare il rispetto dei limiti di cui all'art. 75 comma 2, Cost.). Viene quindi indetto il referendum in una data tra il 15 aprile ed il 15 giugno. In caso di esito positivo l'abrogazione è fissata in un decreto presidenziale mentre in caso di risultato negativo è preclusa, per 5 anni, la riproposizione del quesito sulla stessa legge o disposizione di legge.

Da ultimo, la l. 27 dicembre 2001, n. 459 garantisce la partecipazione al procedimento referendario anche ai cittadini residenti all'estero, in conformità a quanto stabiliscono gli art. 56 e 57 Cost. per l'elezione dei membri del Parlamento. Nello specifico, essi sono ammessi sia alla richiesta di referendum sia a votare, una volta che viene indetto.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

75 Ed ecco ancora un altro istituto nuovo nella vita costituzionale italiana: il referendum popolare. Oltre alla facoltà che hanno cinquantamila elettori di proporre al Parlamento un disegno articolato di legge, il diritto di vero e proprio referendum è attribuito al popolo, che può richiamare a sé la decisione su leggi votate dal Parlamento. Ciò avviene in due casi-tipo. Un primo (che ad alcuni apparve con un profilo di «veto» e destò riserve) si può esercitare appena la legge è approvata, e ne sospende l'entrata in vigore, quando ciò è tempestivamente richiesto da un'avanguardia di elettori o Consigli regionali. Si devono raggiungere entro due mesi, per dar corso al referendum, tali adesioni da raccogliere complessivamente mezzo milione di elettori o sette Consigli regionali. Questa forma di referendum trova un limite nel senso che non può aver luogo per leggi dichiarate urgenti dalla maggioranza assoluta, o approvate da due terzi dei membri di ciascuna Camera.
L'altro tipo di referendum è quello abrogativo: il popolo, con l'iniziativa di un eguale quorum complessivo, può sottoporre a referendum una legge che sia in vigore da almeno due anni. La figura del referendum si affaccia ancora nella costituzione — ed anche qui ha dato luogo a riserve — con l'iniziativa rimessa non al popolo ma al Capo dello Stato, il quale può chiamare il popolo a decidere nel conflitto fra i due rami del Parlamento per l'approvazione di una legge.
Per il referendum, come per altri istituti nuovi all'Italia, deciderà l'esperienza concreta. Si è creduto di dover aprire la via ad una forma di manifestazione diretta di quella sovranità popolare, su cui poggia tutto il nuovo edificio democratico.

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