La norma in esame conferisce un vero e proprio potere al popolo di modificare il quadro normativo dell'ordinamento.
Il
referendum abrogativo viene comunemente annoverato tra le fonti di legge. Infatti, il suo esito positivo determina l'eliminazione dall'ordinamento della legge (o della disposizione di legge) che ne è oggetto nonchè delle altre che siano ad essa connesse. Inoltre, le fasi attraverso cui si snoda sono oggetto di apposita disciplina da parte della l. 25 maggio 1970, n. 352. Concretamente, il suo esito viene tradotto in un decreto del
Capo dello Stato sul quale può essere esercitato anche il controllo di legittimità da parte della Corte Costituzionale (art.
134 Cost.).
L'
iniziativa referendaria necessita dell'approvazione di almeno
cinquecentomila elettori (iscritti alle liste per eleggere la
Camera dei Deputati) o di
cinque Consigli regionali.
Oltre ad essere espressamente
vietata l'indizione di referendum per leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di indulto e di ratifica dei trattati internazionali, la
Corte Costituzionale ha nel tempo elaborato una serie di
ulteriori limiti all'ammissibilità del referendum (definiti limiti impliciti) partendo dall'idea per cui essi andavano ricavati in modo sistematico dall'intero testo costituzionale.
Così, ha ritenuto che siano escluse innanzitutto le leggi così legate a quelle menzionate che l'esclusione è implicita. Altresì: la Costituzione e le altre leggi costituzionali nonchè quelle di revisione della stessa; le leggi con forza passiva particolare (tra le quali le più note sono quelle di modifica dei
patti lateranensi di cui all'
art. 7 Cost.); quelle a contenuto costituzionalmente vincolato (che, cioè, attuano la Carta Fondamentale nel solo modo possibile); infine, quelle la cui esistenza è imposta dalla Costituzione ovvero dal diritto comunitario e che non potrebbero essere eliminate se non creando un vuoto normativo inammissibile (si pensi alla
legge elettorale).
Si consideri, inoltre, che la Corte Costituzionale ha elaborato anche altri limiti all'istituto, non attinenti direttamente al merito. In particolare, ha individuato i requisiti dell'oggetto dell'referendum (omogeneità, puntualità, concretezza ed intellegibilità); ha stabilito che il quesito deve essere semplice e completo e che devono essere chiari gli effetti normativi dell'abrogazione.
Per quanto concerne la riserva di legge in materia di procedura referendaria, l'istituto è regolamentato con la legge 25 maggio 1970, n. 352. Dal punto di vista procedimentale, alla fase dell'iniziativa seguono un controllo di legittimità da parte dell'Ufficio centrale per il referendum (costituito presso la
Corte di Cassazione) ed un giudizio di ammissibilità ad opera della
Corte Costituzionale (la quale si occupa, tra l'altro, di verificare il rispetto dei limiti di cui all'art.
75 comma 2, Cost.). Viene quindi indetto il referendum in una data tra il 15 aprile ed il 15 giugno. In caso di esito positivo l'abrogazione è fissata in un decreto presidenziale mentre in caso di risultato negativo è preclusa, per 5 anni, la riproposizione del quesito sulla stessa legge o disposizione di legge.
Da ultimo, la l. 27 dicembre 2001, n. 459 garantisce la partecipazione al procedimento referendario anche ai
cittadini residenti all'estero, in conformità a quanto stabiliscono gli art.
56 e
57 Cost. per l'elezione dei membri del Parlamento. Nello specifico, essi sono ammessi sia alla richiesta di referendum sia a votare, una volta che viene indetto.