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Articolo 119 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 119 Costituzione

(1) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea (2).

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità(5).

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato (3). Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio (4). È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (6).

Note

(1) Questo articolo è stato sostituito dall'art. 5 L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo previgente così recitava: "Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica
".
(2) Le parole ", nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea" sono state inserite dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Ai sensi dell'art. 6 della stessa legge queste disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Con essa il legislatore ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio, ciò che si è imposto a causa dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Tale principio impone all'ordinamento, in ogni suo livello di governo, di garantire la parità tra entrate e spese (v. anche artt. 81, 97 e 117 Cost.).
(3) Già la precedente formulazione della disposizione conferiva alle Regioni un proprio patrimonio, che ora viene riconosciuto anche agli altri enti locali. Inoltre, è venuta meno la dicotomia "demanio e patrimonio" ma questo non dovrebbe avere la conseguenza di sottrarre alle Regioni stesse i beni demaniali.
(4) Le parole ", con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio" sono state aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. b) della L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Ai sensi dell'art. 6 della stessa legge queste disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. La modifica è conseguenza della costituzionalizzazione del principio di pareggio di bilancio ad ogni livello di governo (v. 81, 97 e 117 Cost.) cui il nostro ordinamento è stato spinto a causa dell'appartenenza all'Unione Europea.
(5) Tale comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2.
(6) Con questo comma il legislatore ha voluto responsabilizzare gli enti locali in relazione al ricavo ed all'uso delle proprie risorse finanziarie ritenendo ciò necessario a fronte della maggior autonomia conseguita sotto questo profilo.

Ratio Legis

L'autonomia finanziaria di cui alla disposizione si inserisce nell'intento legislativo di dare attuazione al c.d. federalismo fiscale. Concretamente, essa serve a consentire agli enti locali le funzioni di cui sono titolari.

Spiegazione dell'art. 119 Costituzione

La norma in esame tratta dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

Con l'aumentare dell'autonomia legislativa ed amministrativa degli enti locali il legislatore ha compreso la necessità che essa fosse affiancata anche da una loro maggior indipendenza sul piano economico. Così a partire dal 1997 si è avviato un processo legislativo di progressivo smarcamento, sotto questo profilo, degli enti stessi dallo Stato. Esso è culminato nell'emanazione del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 in tema di federalismo fiscale.

In seguito, la riforma del titolo V del 2001 ha costituzionalizzato l'autonomia finanziaria degli enti locali. Il modello precedente registrava ancora una ingerenza statale (sia nello stabilire quali risorse destinare alle Regioni sia nell'armonizzare il sistema a quello centrale) che avrebbe reso lettera morta l'indipendenza ottenuta su più versanti dagli enti locali. Dopo la riforma, invece, si consente alle Regioni di fissare ed amministrare autonomamente i proventi necessari per l'esercizio delle funzioni di cui sono titolari.

Il sistema della finanza ordinaria consta sia di entrate proprie delle Regioni che di partecipazioni a quelle statali riferibili al loro territorio in base al principio della territorialità dell'imposta (per cui almeno una parte dei ricavato di una imposta deve essere destinato alla comunità che lo ha generato). In relazione alle entrate proprie degli enti locali la riforma del 2001 ha introdotto importanti novità. Innanzitutto (come già era accaduto col d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) l'autonomia finanziaria viene riconosciuta anche in capo ai Comuni ed alle province oltre che alle Regioni. In secondo luogo questa indipendenza non copre più solo l'uso delle risorse (la spesa) ma anche il loro ricavo (l'entrata).

In particolare, agli enti locali è demandato di decidere quali tributi applicare e come farlo nonchè la loro riscossione. Tuttavia, questa autonomia non è sconfinata perchè soffre almeno due limiti. Innanzitutto, i principi costituzionali in materia finanziaria (v. 23 e 53 Cost.) che non possono essere violati. Inoltre, spetta sempre allo Stato dettare le linee di fondo della finanza, anche locale, e dell'impianto tributario.

Il terzo comma comma costituzionalizza il fondo perequativo che già aveva trovato cittadinanza nella legge ordinaria a partire dal 1997 cioè dal momento in cui erano stati diminuiti i trasferimenti statali in materia finanziaria a favore delle Regioni. Nell'attuare questo meccanismo, infatti, il legislatore aveva tenuto conto della possibilità che con il nuovo (anche se parziale) sistema di entrate proprie si creassero squilibri tra le Regioni, ciò che poteva non consentire più certi standards minimi nei servizi essenziali. Dopo il 1997 (quando il fondo fu costituito mediante parte del gettito dell'accisa sul carburante) tale meccanismo venne ripetuto negli anni fino al d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 seguito dalla riforma del 2001.

Il quarto comma esplicita il principio che, si può ritenere, sta alla base dell'intera disposizione: quello del finanziamento integrale in ossequio al quale il complesso delle entrate dell'ente locale (proprie e derivate) deve essere tale per cui l'ente stesso può gestire in autonomia l'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite. Esso, sul versante "esterno", può essere inteso in tal modo: non possono essere conferite all'ente funzioni cui non sia in grado di far fronte economicamente perchè tra di esse e le risorse del soggetto pubblico deve esserci un parallelismo.

Il quinto comma comma disciplina la c.d. finanza straordinaria la quale, cioè, può intervenire a favore di determinate Regioni (ovvero città o altri enti locali) che versino in situazioni precise, definite oggi secondo gli standards individuati dalla Comunità Europea nel destinare fondi strutturali.

In sostanza, non esistono zone bisognose a priori perchè collocate in una certa parte del territorio (ad esempio al sud, come previsto nella precedente formulazione della norma) ma è necessario verificarne la situazione sulla base di appositi indici della situazione economico sociale. In ogni caso su queste erogazioni grava un vero vincolo di destinazione rispetto agli scopi enunciati dalla disposizione in commento. Nel caso del fondo perequativo di cui al precedente comma, invece, ciò non viene stabilito.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

119 Nell'atto di dare il via a così rilevante riforma strutturale della vita italiana, la Commissione non si è celate le complessità e le difficoltà di pratica attuazione. Basta pensare all'autonomia finanziaria, non agevole a congegnarsi, e che non potrà fare a meno d'un riparto delle imposte che implichi un contributo di solidarietà delle Regioni provviste di maggiori mezzi a quelle che con le proprie risorse non sarebbero in grado di adempiere i loro servizi essenziali. Pericolo da evitare è che, mentre si tende ad un alleggerimento della macchina amministrativa, il decentramento non dia origine ad una nuova moltiplicazione di burocrazia nelle Regioni, senza toccare quella centrale.

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