Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri (1).
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio (2) e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri (1).
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio (2) e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Note
(1)
Sui ministri grava una responsabilità amministrativa in relazione all'attività da essi svolta come vertici dei dicasteri. Inoltre, essi sono funzionari dello Stato e, in quanto tali, possono essere responsabili civilmente ai sensi dell'art. 28 della Costituzione. Il successivo art. 96 Cost. disciplina la loro responsabilità penale.
(2)
La Presidenza del Consiglio è un organo amministrativo che opera per coadiuvare l'attività del Capo del Governo, in particolare quella di indirizzo politico. Per prima la l. 23 agosto 1988, n. 400 ne ha disciplinato vari aspetti (tra cui il funzionamento di essa e della sua presidenza) ma ha disegnato un organo piuttosto appesantito nel suo operare. Successivamente, la l. 15 marzo 1997, n. 59 ed il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 sono intervenuti, in particolare, sulla presidenza della stessa (che spetta al capo dell'esecutivo) rendendola più autonoma sia sul piano organizzativo che su quello finanziario e contabile. Al contempo, la stessa struttura è stata resa più flessibile allo scopo di realizzare l'unità dell'azione dell'esecutivo ai vari livelli di governo (da quello comunitario a quello locale).