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Articolo 95 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 95 Costituzione

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri (1).

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio (2) e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Note

(1) Sui ministri grava una responsabilità amministrativa in relazione all'attività da essi svolta come vertici dei dicasteri. Inoltre, essi sono funzionari dello Stato e, in quanto tali, possono essere responsabili civilmente ai sensi dell'art. 28 della Costituzione. Il successivo art. 96 Cost. disciplina la loro responsabilità penale.
(2) La Presidenza del Consiglio è un organo amministrativo che opera per coadiuvare l'attività del Capo del Governo, in particolare quella di indirizzo politico. Per prima la l. 23 agosto 1988, n. 400 ne ha disciplinato vari aspetti (tra cui il funzionamento di essa e della sua presidenza) ma ha disegnato un organo piuttosto appesantito nel suo operare. Successivamente, la l. 15 marzo 1997, n. 59 ed il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 sono intervenuti, in particolare, sulla presidenza della stessa (che spetta al capo dell'esecutivo) rendendola più autonoma sia sul piano organizzativo che su quello finanziario e contabile. Al contempo, la stessa struttura è stata resa più flessibile allo scopo di realizzare l'unità dell'azione dell'esecutivo ai vari livelli di governo (da quello comunitario a quello locale).

Ratio Legis

La Costituzione designa un sistema in cui il Presidente del Consiglio assume una funzione di vero capo dell'esecutivo, e ciò allo scopo di garantire che quest'ultimo goda di stabilità.
Anche ai ministri viene attribuita una responsabilità sia individuale che collegiale, che deriva dall'importanza del ruolo ricoperto.
Infine, a sostegno dell'operato del Capo di Governo è prevista l'apposita struttura della Presidenza del Consiglio.

Spiegazione dell'art. 95 Costituzione

Il Governo costituisce l'organo costituzionale che dà diretta ed immediata applicazione alla Costituzione, dato che esercita sia un potere di indirizzo politico, che una funzione amministrativa.

Nello svolgimento del potere esecutivo il Governo incontra un limite invalicabile, ossia quello di non contraddire la Costituzione e le leggi.

Il Presidente del Consiglio è nominato con decreto del Capo dello Stato da egli stesso controfirmato, e dura in carica finché il Governo gode della fiducia del Parlamento.
Egli gode inoltre di una posizione di supremazia rispetto ai Ministri, dato che questi ultimi sono scelti proprio da lui, che ne propone la nomina al Presidente della Repubblica, ne dirige l'attività ed è responsabile in prima persona per tutti gli atti posti in essere dal Gabinetto.
Nonostante il tenore letterale della norma in esame si può dunque tranquillamente affermare che vi sia dunque una effettiva superiorità gerarchica in capo al Premier.

I suoi ministri, comunque, rimangono rimangono politicamente responsabili del proprio operato e di questo egli deve tener conto nell'esercitare la sua funzione direttiva; egli può comunque, sospenderne le decisioni per sottoporle all'intero Consiglio dei ministri. Ad egli spetta, inoltre, esercitare una serie di poteri che la Costituzione gli riconosce.

Innanzitutto, ha la facoltà di regolare i lavori del Consiglio dei Ministri (stabilendo quali questioni calendarizzare, e quando, e quali no). Altresì, egli rappresenta il Governo nei suoi rapporti con gli altri organi e da ciò deriva, ad esempio, la legittimazione attiva ad instaurare i giudizi dinnanzi la Corte Costituzionale e quella passiva a resistervi (v. art. 134 Cost.).

Inoltre, ricopre una posizione di vertice non solo del Consiglio dei Ministri ma anche di altri rilevanti organi: la Conferenza Stato Regioni (i poteri che ricopre il Governo in seno ad essa sono disciplinati dall'art. 12 della l. 23 agosto 1988, n. 400) e la Conferenza Unificata (v. d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281); la Conferenza Stato Città ed autonomie locali (v. d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281). All'interno dell'esecutivo, infine, guida anche la Presidenza del Consiglio (v. comma 3), il Consiglio di Gabinetto (composto anche da alcuni ministri, con i quali il confronto del capo dell'esecutivo è più immediato) ed i comitati interministeriali.

Sul piano organizzativo, i ministeri sono composti anche da uffici di raccordo dell'attività dell'organo con il soggetto di vertice. Il loro numero è variato nel corso degli anni, sia in diminuzione che in aumento. Le loro competenze hanno risentito anche di riforme che li hanno coinvolti solo indirettamente, come quella operata sul titolo V della Costituzione con L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

95 Per dare unità e stabilità al governo il progetto fa del Presidente del Consiglio dei ministri non più un primus inter pares ma un capo, per dirigere e coordinare l'attività di tutti i ministri; e regola le manifestazioni della fiducia o sfiducia parlamentare.

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