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Articolo 118 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 118 Costituzione

(1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Note

(1) Questo articolo è stato sostituito dall'art. 4 L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Si riporta il testo previgente: "Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici
".

Ratio Legis

Con la riforma del 2001 il legislatore ha scelto di attribuire le funzioni amministrative sulla base del principio di sussiddiarietà cioè, di regola, al Comune in quanto ente più vicino ai cittadini e, quindi, meglio in grado di realizzarne gli interessi.

Spiegazione dell'art. 118 Costituzione

L'attribuzione delle funzioni amministrative (quelle con cui si fa fronte, in concreto, alle necessità della comunità) avviene ora in base al principio di sussidiarietà verticale, cioè attribuendole, prima di tutto, ai Comuni perchè sono gli enti più vicini ai cittadini e, via via, ai livelli di governo più lontani se questo si rende necessario per un loro esercizio unitario. Prima della riforma esse venivano conferite sulla base del principio del parallelismo: chi deteneva la funzione legislativa in una data materia deteneva anche quella amministrativa.

Il primo comma menziona due ulteriori importanti principi che servono da guida per l'allocazione delle funzioni amministrative. Il principio di differenziazione che impone di considerare anche le peculiarità di ciascun livello di governo; il principio di adeguatezza secondo il quale deve sempre essere garantito un adeguato esercizio delle funzioni assegnate.

Quindi i Comuni esercitano (v. anche artt. 3 e 13 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267): funzioni proprie che sono espressione della rappresentatività della propria comunità locale (ad esempio servizi alla comunità, uso del territorio ecc.); funzioni delegate nell'esercizio delle quali il Comune agisce in qualità di ente cui è delegato un potere che, comunque, rimane in capo al delegante (ad esempio i servizi elettorali). In caso di conferimento la l. 5 giugno 2003, n. 131 ha specificato come esso debba essere accompagnato dall'attribuzione di beni e risorse (art. 7). Infine, la materia è stata oggetto di un nuovo riordino ad opera della l. 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio).

Il terzo comma introduce una delle poche ipotesi in cui, espressamente, viene previsto il coordinamento di attività che fanno capo a livelli di governo diversi. Nel caso dei beni culturali ciò si rende particolarmente opportuno considerando che la tutela spetta allo Stato e la valorizzazione è materia concorrente. Inoltre, il coordinamento deve operare in ordine a immigrazione e ordine pubblico e sicurezza stante il richiamo al precedente articolo 117 comma 1, lett. b) e h) della Costituzione.

L'ultimo comma tratta invece del c.d. principio di sussidarietà orizziontale: esso consente ai privati di svolgere attività legate alla funzione amministrativa. Tale funzione rimane nella titolarità degli enti pubblici ma questi sono chiamati a favorire l'iniziativa privata lasciando ad essa ampi margini di manovra. Storicamente, il principio si deve alla crisi dello stato sociale (welfare state) con la conseguente necessità che siano i privati, anche in forme associate, a sopperire alle necessità dovute a questa crisi.

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