(1) Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Note
(1)
Questo articolo è stato così sostituito dalla L.Cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Prima della riforma la fase istruttoria spettava ad una commissione composta da appartenenti alle Camere, ciò che creava un forte rischio di faziosità del loro operato a discapito dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di legalità (art. 25 Cost.) e della divisione dei poteri.