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Articolo 96 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 96 Costituzione

(1) Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dalla L.Cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Prima della riforma la fase istruttoria spettava ad una commissione composta da appartenenti alle Camere, ciò che creava un forte rischio di faziosità del loro operato a discapito dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di legalità (art. 25 Cost.) e della divisione dei poteri.

Ratio Legis

La ratio della disposizione ad oggi vigente è quella di garantire il pieno rispetto di una pluralità di principi, quali quello della divisione dei poteri, il principio di legalità (art. 25 Cost.) e quello di eguaglianza (art. 3 Cost.): a questo risultato si può giungere solo attribuendo al giurisdizione per i reati ministeriali al giudice ordinario.
Prima della riforma la scelta in ordine alla incriminazione dei membri del Governo era demandata ad una commissione di parlamentari: questo poneva il rischio di favoritismi con evidente violazione dei principi menzionati.

Spiegazione dell'art. 96 Costituzione

La disposizione in esame si riferisce alla responsabilità penale dei membri dell'esecutivo (quella politica e quella amministrativa sono disciplinate dall'art. 95 Cost.; quella civile dall'art. 28 Cost.). Analogamente a quanto accade per il Capo dello Stato (art. 90, comma 1 Cost.) la costituzione traccia una distinzione specifica tra i reati commessi nell'esercizio delle funzioni e quelli commessi a titolo di privati cittadini. Di questi ultimi tanto i ministri che il Capo dello Stato rispondono al pari di qualsiasi altro soggetto.

Dei primi, invece, i ministri rispondono secondo una disciplina particolare: oltre all'autorizzazione di cui alla disposizione, il procedimento segue un percorso particolare (v. L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1). Da ultimo, la l. 7 aprile 2010, n. 51 aveva previsto una particolare ipotesi a comparire in udienza per gli appartenenti all'esecutivo al dichiarato scopo di garantire il pacifico svolgimento delle funzioni di Governo. La normativa è stata dichiarata parzialmente illegittima (Corte Cost., 25 gennaio 2011, n. 23) e, successivamente, abrogata dall'art. 1 D.P.R. 18 luglio 2011, n. 115 emanato a seguito dell'esito del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2001.

Se il ministro non appartiene ad alcuna delle Camere l'autorizzazione deve essere data dal Senato. Questo nulla osta è diverso da quello che l'art. 68 Cost. prevede per i reati commessi dai parlamentari: infatti, esprime un consenso di tipo politico ed opera laddove l'accertamento che la notitia criminis è fondata è già stato operato dal giudice ordinario.

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