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INTRODUZIONE
Gli avvocati di Brocardi.it hanno maturato una vasta esperienza in materia di contratti, fornendo quotidianamente consulenze sui vari aspetti pratici che attengono a tale istituto giuridico che, volenti o nolenti, informa la quotidianità di chiunque.
Qui di seguito riportiamo l'elenco delle singole e più specifiche categorie relativamente alle quali il team di Brocardi.it offre la propria consulenza:
Il contratto rappresenta il negozio giuridico per eccellenza. Esso, ai sensi dell'art. 1321 del c.c., è costituito da quell'accordo tra due o più parti, volto a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Il successivo art. 1325 c.c., poi, elenca quelli che sono i "requisiti essenziali del contratto", che devono necessariamente caratterizzare l'accordo contrattuale, pena la nullità del rapporto. Tali elementi sono rappresentati nello specifico da:
l'accordo delle parti;
la causa;
l'oggetto;
la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Potremmo dire che è praticamente impossibile non avere, nel corso della propria vita, problemi legali in tema di contratti.
Il contratto, infatti, non è un istituto giuridico astratto, ma pervade la quotidianità di ognuno.
Si pensi a quando ci si reca dal giornalaio per acquistare un quotidiano, o in un negozio per comprare un abito: questi sono tutti contratti, e del contratto in generale seguono le regole.
Chiunque dovesse trovarsi parte di un litigio legato a dinamiche quotidiane di questo tipo, sta entrando in relazione con le regole del contratto.
ORIGINI DEL CONTRATTO
Ad onor del vero, il contratto costituisce una sotto-categoria della più ampia figura del "negozio giuridico" la quale, tuttavia, non trova espressa menzione nel Codice Civile del 1942.
Tuttavia, la normativa civilistica estende la disciplina generale del contratto a tutti gli "atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale" (art. 1324 c.c.), ovvero ai negozi giuridici, diversi dal contratto, a carattere patrimoniale. Negozi giuridici sono, per esempio, il testamento o il matrimonio; questi ultimi sono negozi giuridici, ma non contratti in senso stretto.
C'è da dire, poi, che la granitica disciplina contrattuale contenuta nel Codice Civile ha subito, a partire dagli anni '90 del secolo scorso e sotto un'influenza giuridica di matrice europea, una sorta di "frammentazione".
Oggi, la disciplina contenuta nel Codice Civile non è più il principale punto di riferimento in ambito contrattuale, essendo divenuta di centrale importanza la qualifica delle parti quali consumatore o professionista, determinando la nascita di una corpus di norme ad hoc, contenute nel Codice del consumo, che disciplina la gran parte degli scambi commerciali.
Per tale motivo si suole parlare attualmente di "nuovo diritto dei contratti", proprio con riferimento alle regole afferenti ai contratti tra professionista e consumatore (cosiddetti "B2C") e tra imprese ("B2B").
Il contratto in generale, e i contratti tipici, sono una delle maggiori cause di contenzioso tra privati e tra imprese, proprio perché ogniqualvolta si voglia stabilire e regolare un rapporto giuridico con effetti patrimoniali è necessario rifarsi alle regole vigenti in materia contrattuale, che sono in parte generali, e in parte specifiche, e che necessitano in ogni caso della competente interpretazione operata da professionisti della materia.
DISCIPLINA GIURIDICA DEL CONTRATTO
La disciplina del contratto, contenuta nel Libro IV del Codice Civile, è complessa e articolata, e costituisce il punto di riferimento per tutti gli altri istituti di diritto privato disciplinati dal codice civile.
Gli articoli 1321 c.c. - 1269 c.c. costituiscono un corpo di norme che detta la disciplina generale del contratto, che racchiude al suo interno le "costanti" formali del contratto medesimo, che si possono applicare ad ogni tipologia più specifica di contratto.
Le singole figure di contratto, poi, (come ad esempio la locazione, la compravendita, il comodato, ecc.) sono regolate da un complesso di norme particolari che si intrecciano con la normativa generale, con la quale vanno necessariamente coordinate.
La disciplina generale del contratto, infine, costituisce anche lo schema normativo al quale sono assoggettati i cosiddetti "contratti atipici", che non appartengono a tipi che hanno una disciplina particolare. L'art. 1323 c.c., a tal proposito, stabilisce che "tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali".
Riassumendo, il contratto trova la sua prima e più compiuta disciplina:
Nella parte del Codice Civile dedicata ai "contratti tipici": art. 1470 c.c. - art. 1986 c.c.;
Nel Codice del consumo, per quanto attiene ai contratti stipulati tra professionisti e consumatori.
Tantissimi sono poi gli ambiti in cui viene in gioco la figura del contratto, il quale si presta a moltissime ed eterogenee applicazioni pratiche, e i principi del quale si applicano anche in settori specialistici quali, a mero titolo esemplificativo, quello dei contratti pubblici (Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]), quello delle locazioni (Legge equo canone e Legge sulle locazioni abitative), o quello dei contratti di lavoro.
Vediamo ora più nel dettaglio, dopo la classifica stilata in apertura, quali sono le problematiche in cui ci si imbatte più spesso nelle aule di giustizia.
Leggendo la casistica che ora si riporta, sarà facile ritrovarsi nelle vicende descritte, che riguardano prima o poi tutti coloro che debbano gestire i propri rapporti contrattuali.
Lo staff di Brocardi.it è specializzato in tema di controversie contrattuali, ed è pronto a fornire una consulenza a 360 gradi, per venire a capo di ogni questione giuridica controversa.
Se vuoi essere sicuro di predisporre un contratto inattaccabile sul piano giuridico e che corrisponda esattamente alle tue esigenze pratiche, prova il nuovo servizio di creazione di contratti di Brocardi.it: Lexgenerator®
Qui di seguito vengono esposti succintamente alcuni casi particolarmente emblematici o di frequente accadimento, utili in molti casi per trovare già alcune risposte preliminari ai propri problemi.
Consulenza legale in materia di presunzione di conoscenza della proposta o dell'accettazione contrattuali
Nella dinamica della formazione di qualsiasi contratto, fondamentali sono i momenti della proposta contrattuale e della sua accettazione, così come regolate dall'art. 1326 c.c.
I seguenti articoli 1334 c.c. e 1335 c.c., poi, per facilitare ed accelerare la conclusione dei contratti, hanno previsto una presunzione di conoscenza degli atti quali la proposta, l'accettazione e la loro revoca nel momento "in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia".
La norma pone una presunzione di conoscibilità dell'atto, necessaria per porre un punto fermo nella problematica dell'effettivo momento di conoscenza di un atto da parte del suo destinatario. In tal modo, essa favorisce l'autore dell'atto, che è esonerato dalla prova, potenzialmente molto difficile, che il destinatario abbia effettivamente conosciuto l'atto.
Ci si potrebbe chiedere, nella pratica, cosa avvenga nel caso di spedizione di raccomandata, in merito al momento in cui la stessa sia da intendersi notificata al destinatario.
Giurisprudenza pacifica ritiene che la prova dell'arrivo a destinazione (e dunque la presunzione di conoscenza della comunicazione) sia la consegna dell'avviso di ricevimento. Se il destinatario è presente e lo firma per ricevuta, bene; se è assente, invece, e gli viene lasciato l'avviso che il plico è depositato presso l'ufficio postale, il momento utile ai sensi dell'art. 1335 c.c. rimane il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, ovvero il momento in cui viene lasciato avviso al destinatario del deposito del plico presso l'ufficio postale e non già quello dell'effettivo ritiro.
Sul punto, i giudici hanno di recente affermato, in merito all'atto unilaterale recettizio del licenziamento, che lo stesso "si presume conosciuto nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza; ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario" (Cass. civ. Sez. lavoro Ord. 28/09/2018, n. 23589).
Con riferimento poi al contenuto della raccomandata, la stessa si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l'onere di provare, eventualmente, l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta rispetto a quella indicata dal mittente.
Assistenza legale in merito alle condizioni generali di contratto: quando devono essere ritenute "vessatorie"?
L'art. art. 1341 del c.c. è volto ad agevolare i traffici giuridici: esso pone una presunzione di conoscenza delle condizioni generali di contratto che agevola il proponente, nell'ambito della contrattazione di massa, sul piano sostanziale e probatorio, poiché gli consente di ritenere tali clausole note alla controparte, se ricorrono le condizioni di cui alla norma, e fa gravare su quest'ultima l'onere di provare il contrario.
Tuttavia, è ben possibile che colui che predispone le condizioni generali di contratto, che saranno poi destinate ad operare per tutti i "contratti in serie" che verranno stipulati con quel dato contraente, inserisca delle clausole particolarmente vantaggiose per lui e svantaggiose per l'utente con cui contrae.
A tal fine, il legislatore ha deciso di inserire nel corpo dell'art. 1341 c.c. un secondo comma, attraverso il quale viene offerto un elenco di clausole particolarmente gravose che necessitano, pertanto, di una disciplina maggiormente cautelativa. Tra queste si annoverano, per importanza, le clausole che prevedono tacita proroga o rinnovazione del contratto, quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di colui che le ha predisposte o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Le clausole ritenute vessatorie devono essere riportate espressamente anche in fondo al contratto, con una dicitura di questo tipo: “Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., il contraente dichiara di aver preso attenta visione e di approvare specificamente le seguenti clausole”. Le clausole vanno indicate specificamente, mediante il numero e il titolo del relativo articolo (si può anche riportarne il contenuto). Attenzione: non è valida ed efficace l’approvazione riferita a tutte le clausole del contratto. Devono essere distintamente indicate le singole clausole ritenute vessatorie.
Per l'approvazione delle clausole vessatorie non è sufficiente la firma dei contraenti in calce al contratto, che richiami genericamente ed "in blocco" le clausole vessatorie contenute nel contratto. Viceversa, è necessaria una firma specifica per le clausole maggiormente gravose tanto che si suole parlare, nella prassi, di "doppia firma".
Gli avvocati specializzati di Brocardi.it potranno fornire assistenza in merito alla sottoscrizione di proposte contrattuali contenenti clausole considerate vessatorie.
A tal fine, mettono in campo le loro conoscenze giuridiche arricchite dall'esperienza acquisita nel corso degli anni grazie alle numerose richieste degli utenti, giustamente alla ricerca di pareri approfonditi e specialistici, soprattutto in materie altamente tecniche qual è quella contrattuale.
Risposta a quesiti specifici in materia di "offerta al pubblico" contenuta in un sito web
Una particolare modalità attraverso cui è possibile addivenire alla conclusione di un contratto è quella prevista dall'art. 1336 c.c., il quale prevede che "l'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta".
Tale offerta al pubblico, infatti, si sostanzia in una proposta contrattuale rivolta ad una generalità indeterminata di destinatari o a chiunque voglia comunque profittarne. L'efficacia giuridica dell'offerta al pubblico si produce nel momento stesso in cui viene resa conoscibile al pubblico (es.: pubblicità sui giornali, esposizione della merce col relativo prezzo, offerta on-line di un bene o di un servizio, ecc.).
Cosa accade nel caso in cui l'offerta al pubblico sia contenuta in un sito di vendita on-line? Valgono le stesse regole che si applicano al caso di offerta al pubblico nei negozi "fisici"?
Ebbene, in dottrina si ritiene che l’offerta al pubblico, e la conseguente accettazione, possa avere luogo anche attraverso l’utilizzo di un sito web oppure attraverso uno scambio di e-mail. Nel primo caso il luogo della conclusione del contratto si ritiene sia il luogo dove si trova il server sul quale è inserito il sito Internet del proponente. Il tempo della conclusione è quello nel quale l’accettazione arriva a questo server.
Se l’offerta e l’accettazione sono avvenute attraverso uno scambio di posta elettronica, equiparata giuridicamente alla posta ordinaria, il contratto è concluso quando l’accettazione arriva al server dove si trova il provider che fornisce il servizio di posta elettronica al proponente.
Il team di legali specializzati di Brocardi.it si occupa quotidianamente di questioni relative alla conclusione di contratti di vario genere, anche e soprattutto on-line, ora che lo strumento della vendita su piattaforme elettroniche è divenuta ampiamente diffusa: si pensi ai siti di vendita di capi di abbigliamento, prodotti cosmetici, ecc.
Avere il parere di un esperto specializzato si rivela, in questi casi, di fondamentale importanza, soprattutto di fronte alle nuove insidie tecnologiche del web.
Parere degli avvocati di Brocardi.it con riferimento alla figura del "contratto per persona da nominare". Cosa succede nel caso di mancata dichiarazione della nomina?
Il contratto per persona da nominare è il negozio con cui una parte (stipulante) si riserva di nominare alla controparte (promittente) un terzo che assumerà gli obblighi e i diritti nascenti dal contratto.
Il contratto per persona da nominare si perfeziona già prima della dichiarazione di nomina, la quale produce solamente l'effetto di far acquistare al terzo nominato la qualifica di soggetto negoziale con tutti i relativi diritti ed obblighi.
L'utilità pratica dell'istituto è quella di poter, per esempio, acquistare un bene, per poi effettuare la nomina nel momento in cui si sarà riusciti a trovare qualcuno disposto ad acquistare. In tal modo, si evita di stipulare due contratti diversi (uno di acquisto e l’altro di vendita) evitando i costi di due trasferimenti di proprietà.
Cosa accade, però, nel momento in cui non intervenga da parte dello stipulante la dichiarazione di nomina del terzo?
In tal caso, l'art. 1405 c.c. prevede che "se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari".
La mancanza o intempestività della dichiarazione di nomina, quindi, non pone nel nulla gli effetti del contratto, ma semplicemente ne restringe l'efficacia tra i contraenti originari.
Soluzioni legali a proposito di proposta irrevocabile: cosa accade se non viene fissato un termine per la irrevocabilità?
L'istituto della proposta irrevocabile, molto frequente nella pratica, viene utilizzato per favorire il destinatario della proposta, il quale sa che il proponente non potrà revocare la proposta per un certo termine (proposta "ferma"), dandogli quindi il tempo di valutare tutte le circostanze del caso in merito all'opportunità di concludere il contratto.
Ebbene, può tuttavia accadere che il proponente dichiari di effettuare una proposta irrevocabile senza, tuttavia, fissare un preciso termine entro il quale egli si impegna ad ottemperare a tale obbligo.
In questo caso, la proposta dovrà considerarsi "pura e semplice" e, in quanto tale, revocabile a norma dell'art. 1328 c.c., naturalmente fino a quanto il contratto non si sia concluso con l'accettazione del destinatario.
La consulenza dello staff di Brocardi.it può offrire assistenza in merito a questioni relative a proposte contrattuali formulate come irrevocabili, nel caso in cui il proponente non rispetti tale vincolo e revochi la proposta prima del tempo. In tal caso, è importante sapere come tutelarsi, affidandosi ad esperti della materia.
Consigli dei legali di Brocardi.it nel caso di stipula di un contratto "atipico" o "innominato": quali le regole da rispettare?
L'art. 1322 del c.c., dettato in materia di autonomia negoziale dei contraenti, prevede la possibilità per le parti di "concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".
Secondo la giurisprudenza, gli interessi sono meritevoli di tutela quando il contratto non sia contrario alla legge, a norme imperative e al buon costume, ovvero quando la causa sia lecita.
Altri reputano la "meritevolezza" come congruità dello scambio contrattuale, al fine di garantire un equilibrio minimo tra le prestazioni.
Esempio di contratto atipico, di grande rilevanza pratica, è il cosiddetto "sale and lease back".
Tale contratto si è diffuso nella prassi a causa dell'esigenza di liquidità delle imprese. In forza di tale contratto, infatti, un'impresa vende un bene strumentale ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto per un prezzo normalmente molto inferiore al suo valore. Tale contratto atipico viene ritenuto formalmente valido, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita è stata posta in essere in funzione di garanzia ed è volta ad aggirare divieti legali, quale il divieto del cosiddetto "patto commissorio".
La giurisprudenza, a tal proposito, ritiene che l'operazione contrattuale possa ritenersi fraudolenta nel caso in cui sussistano, contestualmente: una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il correspettivo versato dall'acquirente.
Prima di concludere un contratto di questo genere, è sempre buona prassi rivolgersi ad esperti della materia contrattuale, come i legali specializzati di Brocardi.it, che sanno orientarsi nel vasto panorama legislativo che regola tale settore, offrendo consigli e soluzioni utili ed efficaci.
Parere legale dello staff di Brocardi.it nel caso in cui venga concluso un "contratto con obbligazioni del solo proponente"
L'art. 1333 del c.c. prevede che "la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte cui è destinata".
La dottrina configura tale tipologia contrattuale come un contratto gratuito, in quanto lo stesso comporta il sacrificio economico di una sola parte a favore dell'altra (purtuttavia, non costituendo una donazione in senso tecnico).
Nella pratica, si ritiene che la proposta di un contratto avente ad oggetto l'assunzione di garanzia fideiussoria, a titolo gratuito, da parte del proponente, non rifiutata dal creditore, non richiede per il suo perfezionamento l'accettazione espressa di quest'ultimo, essendo diretta a concludere un contratto da cui derivano obbligazioni per il solo proponente.
Viceversa, la giurisprudenza afferma che le disposizioni dettate dall'art. 1333 c.c. non possono essere invocate con riguardo alla proposta rivolta all'assicuratore per la conclusione di un contratto assicurativo, ancorché accompagnata dal versamento di una rata del premio, atteso che tale contratto è produttivo di obbligazioni a carico di entrambe le parti in relazione di corrispettività.
Lo staff di Brocardi.it potrà offrire una consulenza specifica in materia di contratti conclusi secondo lo schema di cui all'art. 1333 c.c., facilitando l'intesa tra le parti e prevenendo, in tal modo, l'insorgenza di liti.
Chi siamo
Brocardi.it, nato nel lontano 2003, è oggi uno dei
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Il contratto, infatti, non è un istituto giuridico astratto, ma pervade la quotidianità di ognuno.
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ORIGINI DEL CONTRATTO
Ad onor del vero, il contratto costituisce una sotto-categoria della più ampia figura del "negozio giuridico" la quale, tuttavia, non trova espressa menzione nel Codice Civile del 1942.
Tuttavia, la normativa civilistica estende la disciplina generale del contratto a tutti gli "atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale" (art. 1324 c.c.), ovvero ai negozi giuridici, diversi dal contratto, a carattere patrimoniale. Negozi giuridici sono, per esempio, il testamento o il matrimonio; questi ultimi sono negozi giuridici, ma non contratti in senso stretto.
C'è da dire, poi, che la granitica disciplina contrattuale contenuta nel Codice Civile ha subito, a partire dagli anni '90 del secolo scorso e sotto un'influenza giuridica di matrice europea, una sorta di "frammentazione".
Oggi, la disciplina contenuta nel Codice Civile non è più il principale punto di riferimento in ambito contrattuale, essendo divenuta di centrale importanza la qualifica delle parti quali consumatore o professionista, determinando la nascita di una corpus di norme ad hoc, contenute nel Codice del consumo, che disciplina la gran parte degli scambi commerciali.
Per tale motivo si suole parlare attualmente di "nuovo diritto dei contratti", proprio con riferimento alle regole afferenti ai contratti tra professionista e consumatore (cosiddetti "B2C") e tra imprese ("B2B").
Il contratto in generale, e i contratti tipici, sono una delle maggiori cause di contenzioso tra privati e tra imprese, proprio perché ogniqualvolta si voglia stabilire e regolare un rapporto giuridico con effetti patrimoniali è necessario rifarsi alle regole vigenti in materia contrattuale, che sono in parte generali, e in parte specifiche, e che necessitano in ogni caso della competente interpretazione operata da professionisti della materia.
DISCIPLINA GIURIDICA DEL CONTRATTO
La disciplina del contratto, contenuta nel Libro IV del Codice Civile, è complessa e articolata, e costituisce il punto di riferimento per tutti gli altri istituti di diritto privato disciplinati dal codice civile.
Gli articoli 1321 c.c. - 1269 c.c. costituiscono un corpo di norme che detta la disciplina generale del contratto, che racchiude al suo interno le "costanti" formali del contratto medesimo, che si possono applicare ad ogni tipologia più specifica di contratto.
Le singole figure di contratto, poi, (come ad esempio la locazione, la compravendita, il comodato, ecc.) sono regolate da un complesso di norme particolari che si intrecciano con la normativa generale, con la quale vanno necessariamente coordinate.
La disciplina generale del contratto, infine, costituisce anche lo schema normativo al quale sono assoggettati i cosiddetti "contratti atipici", che non appartengono a tipi che hanno una disciplina particolare. L'art. 1323 c.c., a tal proposito, stabilisce che "tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali".
Riassumendo, il contratto trova la sua prima e più compiuta disciplina:
Vediamo ora più nel dettaglio, dopo la classifica stilata in apertura, quali sono le problematiche in cui ci si imbatte più spesso nelle aule di giustizia.
Leggendo la casistica che ora si riporta, sarà facile ritrovarsi nelle vicende descritte, che riguardano prima o poi tutti coloro che debbano gestire i propri rapporti contrattuali.
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CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI CONTRATTI
Consulta l'elenco completo delle consulenze legali in materia di contratti redatte dai legali di Brocardi.it.
Qui di seguito vengono esposti succintamente alcuni casi particolarmente emblematici o di frequente accadimento, utili in molti casi per trovare già alcune risposte preliminari ai propri problemi.
Consulenza legale in materia di presunzione di conoscenza della proposta o dell'accettazione contrattuali
Nella dinamica della formazione di qualsiasi contratto, fondamentali sono i momenti della proposta contrattuale e della sua accettazione, così come regolate dall'art. 1326 c.c.
I seguenti articoli 1334 c.c. e 1335 c.c., poi, per facilitare ed accelerare la conclusione dei contratti, hanno previsto una presunzione di conoscenza degli atti quali la proposta, l'accettazione e la loro revoca nel momento "in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia".
La norma pone una presunzione di conoscibilità dell'atto, necessaria per porre un punto fermo nella problematica dell'effettivo momento di conoscenza di un atto da parte del suo destinatario. In tal modo, essa favorisce l'autore dell'atto, che è esonerato dalla prova, potenzialmente molto difficile, che il destinatario abbia effettivamente conosciuto l'atto.
Giurisprudenza pacifica ritiene che la prova dell'arrivo a destinazione (e dunque la presunzione di conoscenza della comunicazione) sia la consegna dell'avviso di ricevimento. Se il destinatario è presente e lo firma per ricevuta, bene; se è assente, invece, e gli viene lasciato l'avviso che il plico è depositato presso l'ufficio postale, il momento utile ai sensi dell'art. 1335 c.c. rimane il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, ovvero il momento in cui viene lasciato avviso al destinatario del deposito del plico presso l'ufficio postale e non già quello dell'effettivo ritiro.
Sul punto, i giudici hanno di recente affermato, in merito all'atto unilaterale recettizio del licenziamento, che lo stesso "si presume conosciuto nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza; ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario" (Cass. civ. Sez. lavoro Ord. 28/09/2018, n. 23589).
Assistenza legale in merito alle condizioni generali di contratto: quando devono essere ritenute "vessatorie"?
L'art. art. 1341 del c.c. è volto ad agevolare i traffici giuridici: esso pone una presunzione di conoscenza delle condizioni generali di contratto che agevola il proponente, nell'ambito della contrattazione di massa, sul piano sostanziale e probatorio, poiché gli consente di ritenere tali clausole note alla controparte, se ricorrono le condizioni di cui alla norma, e fa gravare su quest'ultima l'onere di provare il contrario.
Tuttavia, è ben possibile che colui che predispone le condizioni generali di contratto, che saranno poi destinate ad operare per tutti i "contratti in serie" che verranno stipulati con quel dato contraente, inserisca delle clausole particolarmente vantaggiose per lui e svantaggiose per l'utente con cui contrae.
A tal fine, il legislatore ha deciso di inserire nel corpo dell'art. 1341 c.c. un secondo comma, attraverso il quale viene offerto un elenco di clausole particolarmente gravose che necessitano, pertanto, di una disciplina maggiormente cautelativa. Tra queste si annoverano, per importanza, le clausole che prevedono tacita proroga o rinnovazione del contratto, quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di colui che le ha predisposte o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Le clausole ritenute vessatorie devono essere riportate espressamente anche in fondo al contratto, con una dicitura di questo tipo: “Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., il contraente dichiara di aver preso attenta visione e di approvare specificamente le seguenti clausole”. Le clausole vanno indicate specificamente, mediante il numero e il titolo del relativo articolo (si può anche riportarne il contenuto). Attenzione: non è valida ed efficace l’approvazione riferita a tutte le clausole del contratto. Devono essere distintamente indicate le singole clausole ritenute vessatorie.
Per l'approvazione delle clausole vessatorie non è sufficiente la firma dei contraenti in calce al contratto, che richiami genericamente ed "in blocco" le clausole vessatorie contenute nel contratto. Viceversa, è necessaria una firma specifica per le clausole maggiormente gravose tanto che si suole parlare, nella prassi, di "doppia firma".
Gli avvocati specializzati di Brocardi.it potranno fornire assistenza in merito alla sottoscrizione di proposte contrattuali contenenti clausole considerate vessatorie.
A tal fine, mettono in campo le loro conoscenze giuridiche arricchite dall'esperienza acquisita nel corso degli anni grazie alle numerose richieste degli utenti, giustamente alla ricerca di pareri approfonditi e specialistici, soprattutto in materie altamente tecniche qual è quella contrattuale.
Risposta a quesiti specifici in materia di "offerta al pubblico" contenuta in un sito web
Una particolare modalità attraverso cui è possibile addivenire alla conclusione di un contratto è quella prevista dall'art. 1336 c.c., il quale prevede che "l'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta".
Tale offerta al pubblico, infatti, si sostanzia in una proposta contrattuale rivolta ad una generalità indeterminata di destinatari o a chiunque voglia comunque profittarne. L'efficacia giuridica dell'offerta al pubblico si produce nel momento stesso in cui viene resa conoscibile al pubblico (es.: pubblicità sui giornali, esposizione della merce col relativo prezzo, offerta on-line di un bene o di un servizio, ecc.).
Cosa accade nel caso in cui l'offerta al pubblico sia contenuta in un sito di vendita on-line? Valgono le stesse regole che si applicano al caso di offerta al pubblico nei negozi "fisici"?
Ebbene, in dottrina si ritiene che l’offerta al pubblico, e la conseguente accettazione, possa avere luogo anche attraverso l’utilizzo di un sito web oppure attraverso uno scambio di e-mail. Nel primo caso il luogo della conclusione del contratto si ritiene sia il luogo dove si trova il server sul quale è inserito il sito Internet del proponente. Il tempo della conclusione è quello nel quale l’accettazione arriva a questo server.
Il team di legali specializzati di Brocardi.it si occupa quotidianamente di questioni relative alla conclusione di contratti di vario genere, anche e soprattutto on-line, ora che lo strumento della vendita su piattaforme elettroniche è divenuta ampiamente diffusa: si pensi ai siti di vendita di capi di abbigliamento, prodotti cosmetici, ecc.
Avere il parere di un esperto specializzato si rivela, in questi casi, di fondamentale importanza, soprattutto di fronte alle nuove insidie tecnologiche del web.
Parere degli avvocati di Brocardi.it con riferimento alla figura del "contratto per persona da nominare". Cosa succede nel caso di mancata dichiarazione della nomina?
Il contratto per persona da nominare è il negozio con cui una parte (stipulante) si riserva di nominare alla controparte (promittente) un terzo che assumerà gli obblighi e i diritti nascenti dal contratto.
Il contratto per persona da nominare si perfeziona già prima della dichiarazione di nomina, la quale produce solamente l'effetto di far acquistare al terzo nominato la qualifica di soggetto negoziale con tutti i relativi diritti ed obblighi.
L'utilità pratica dell'istituto è quella di poter, per esempio, acquistare un bene, per poi effettuare la nomina nel momento in cui si sarà riusciti a trovare qualcuno disposto ad acquistare. In tal modo, si evita di stipulare due contratti diversi (uno di acquisto e l’altro di vendita) evitando i costi di due trasferimenti di proprietà.
Cosa accade, però, nel momento in cui non intervenga da parte dello stipulante la dichiarazione di nomina del terzo?
In tal caso, l'art. 1405 c.c. prevede che "se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari".
La mancanza o intempestività della dichiarazione di nomina, quindi, non pone nel nulla gli effetti del contratto, ma semplicemente ne restringe l'efficacia tra i contraenti originari.
L'istituto della proposta irrevocabile, molto frequente nella pratica, viene utilizzato per favorire il destinatario della proposta, il quale sa che il proponente non potrà revocare la proposta per un certo termine (proposta "ferma"), dandogli quindi il tempo di valutare tutte le circostanze del caso in merito all'opportunità di concludere il contratto.
Ebbene, può tuttavia accadere che il proponente dichiari di effettuare una proposta irrevocabile senza, tuttavia, fissare un preciso termine entro il quale egli si impegna ad ottemperare a tale obbligo.
In questo caso, la proposta dovrà considerarsi "pura e semplice" e, in quanto tale, revocabile a norma dell'art. 1328 c.c., naturalmente fino a quanto il contratto non si sia concluso con l'accettazione del destinatario.
La consulenza dello staff di Brocardi.it può offrire assistenza in merito a questioni relative a proposte contrattuali formulate come irrevocabili, nel caso in cui il proponente non rispetti tale vincolo e revochi la proposta prima del tempo. In tal caso, è importante sapere come tutelarsi, affidandosi ad esperti della materia.
Consigli dei legali di Brocardi.it nel caso di stipula di un contratto "atipico" o "innominato": quali le regole da rispettare?
L'art. 1322 del c.c., dettato in materia di autonomia negoziale dei contraenti, prevede la possibilità per le parti di "concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".
Secondo la giurisprudenza, gli interessi sono meritevoli di tutela quando il contratto non sia contrario alla legge, a norme imperative e al buon costume, ovvero quando la causa sia lecita.
Altri reputano la "meritevolezza" come congruità dello scambio contrattuale, al fine di garantire un equilibrio minimo tra le prestazioni.
Esempio di contratto atipico, di grande rilevanza pratica, è il cosiddetto "sale and lease back".
Tale contratto si è diffuso nella prassi a causa dell'esigenza di liquidità delle imprese. In forza di tale contratto, infatti, un'impresa vende un bene strumentale ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto per un prezzo normalmente molto inferiore al suo valore. Tale contratto atipico viene ritenuto formalmente valido, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita è stata posta in essere in funzione di garanzia ed è volta ad aggirare divieti legali, quale il divieto del cosiddetto "patto commissorio".
La giurisprudenza, a tal proposito, ritiene che l'operazione contrattuale possa ritenersi fraudolenta nel caso in cui sussistano, contestualmente: una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il correspettivo versato dall'acquirente.
Prima di concludere un contratto di questo genere, è sempre buona prassi rivolgersi ad esperti della materia contrattuale, come i legali specializzati di Brocardi.it, che sanno orientarsi nel vasto panorama legislativo che regola tale settore, offrendo consigli e soluzioni utili ed efficaci.
Parere legale dello staff di Brocardi.it nel caso in cui venga concluso un "contratto con obbligazioni del solo proponente"
L'art. 1333 del c.c. prevede che "la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte cui è destinata".
La dottrina configura tale tipologia contrattuale come un contratto gratuito, in quanto lo stesso comporta il sacrificio economico di una sola parte a favore dell'altra (purtuttavia, non costituendo una donazione in senso tecnico).
Nella pratica, si ritiene che la proposta di un contratto avente ad oggetto l'assunzione di garanzia fideiussoria, a titolo gratuito, da parte del proponente, non rifiutata dal creditore, non richiede per il suo perfezionamento l'accettazione espressa di quest'ultimo, essendo diretta a concludere un contratto da cui derivano obbligazioni per il solo proponente.
Viceversa, la giurisprudenza afferma che le disposizioni dettate dall'art. 1333 c.c. non possono essere invocate con riguardo alla proposta rivolta all'assicuratore per la conclusione di un contratto assicurativo, ancorché accompagnata dal versamento di una rata del premio, atteso che tale contratto è produttivo di obbligazioni a carico di entrambe le parti in relazione di corrispettività.
Lo staff di Brocardi.it potrà offrire una consulenza specifica in materia di contratti conclusi secondo lo schema di cui all'art. 1333 c.c., facilitando l'intesa tra le parti e prevenendo, in tal modo, l'insorgenza di liti.
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