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Articolo 721 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco

Dispositivo dell'art. 721 Codice Penale

Agli effetti delle disposizioni precedenti:

sono giuochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria(1);

sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato(2).

Note

(1) Il giuoco d'azzardo è quindi caratterizzato dall'aleatorietà della vincita o della perdita, che dipende unicamente dalla sorte, rilevando solo in parte l'abilità del soggetto, e dal fine di lucro perseguito dalle parti, identificato in determinate utilità economiche, siano esse danaro od altro bene.
(2) La casa da giuoco è una nozione intesa in senso funzionale, ovvero si considera qualsiasi luogo idoneo allo svolgimento dell'attività predetta, essendo proprio tale finalità l'aspetto caratterizzante, non dunque la natura o le caratteristiche dei luoghi.

Ratio Legis

La disposizione in esame risponde ad esigenze di chiarezza a riguardo della nozione di gioco d'azzardo, su cui si basano le norme precedenti.

Spiegazione dell'art. 721 Codice Penale

la norma fornisce la nozione di gioco d'azzardo e di casa da gioco.

In materia di gioco d'azzardo, la nuova disciplina di cui alla L. n. 388/2000 ha lasciato immutata la distinzione tra giochi d'azzardo e di trattenimento, basata rispettivamente sull'aleatorietà della vincita e sulla abilità del giocatore, mentre la soglia quantitativa della vincita rappresenta solamente un ulteriore limite alla liceità dei giochi di trattenimento.

Per aversi casa da giuoco il requisito essenziale è dato dalla destinazione dei locali, anche se consistenti in una privata, sia pure adibita a gioco d'azzardo occasionalmente e parzialmente, nel senso che le persone estranee possano fare affidamento sulla sua esistenza e sulla possibilità di poter ivi giocare d'azzardo.


Massime relative all'art. 721 Codice Penale

Cass. pen. n. 25032/2016

Ai fini dell'accertamento del reato di esercizio di giuochi d'azzardo è necessaria la prova dell'effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, dell'effettivo svolgimento di un gioco e, qualora si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per l'esercizio del gioco d'azzardo.

Cass. pen. n. 45229/2007

La cosiddetta «sanatoria» di cui all'art. 110, comma settimo bis, R.D. n. 773 del 1931, come introdotta dall'art. 39, comma settimo bis, D.L. n. 269 del 2003 e successive modifiche, riguardante gli apparecchi a congegno di cui alla lett. b), comma settimo, R.D. cit., non si applica ai giochi d'azzardo come definiti dall'art. 721 c.p.

Cass. pen. n. 48489/2003

Il fine di lucro richiesto in materia di gioco d'azzardo ricorre ogni qual volta il giocatore partecipi al gioco anche per conseguire vantaggi economicamente rilevanti, e va identificato in relazione al giocatore e non all'organizzatore o gestore del gioco, il quale ricava ordinariamente un utile dall'organizzazione o gestione professionale del gioco, sia esso o meno d'azzardo.

Cass. pen. n. 40514/2002

Per la integrazione del reato di cui all'art. 110, comma 5, T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388), utilizzo di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di genere vietato in locali pubblici, non è necessario l'accertamento del fine di lucro, atteso che la previsione normativa prescinde da tale elemento, diversamente da quanto avviene per la previsione del comma 4 dello stesso articolo 110.

Cass. pen. n. 38647/2002

A seguito delle modifiche apportate all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 vanno individuate tre diverse categorie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici: a) gli apparecchi o congegni per il gioco di azzardo di cui al comma quarto del citato articolo; b) gli apparecchi e congegni di trattenimento o di abilità, ex comma 5; c) gli apparecchi di abilità come definiti dal comma 6 dello stesso art. 110. In particolare costituiscono apparecchi o congegni per il gioco d'azzardo quelli caratterizzati dall'alea, avendo insita la scommessa o consentendo vincite puramente aleatorie, e da un premio economicamente rilevante, ovvero che consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura diverso dal prolungamento o dalla ripetizione della partita oltre le dieci volte.

Cass. pen. n. 35080/2002

La previsione di cui all'art. 110 del Tulps (R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato da ultimo dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, delinea una nozione autonoma degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo, atteso che la norma speciale è rivolta a prevenire non soltanto il giuoco d'azzardo sanzionato dal codice penale, agli artt. 718 e 721, bensì qualsiasi attività di gioco che non si risolva in un mero trattenimento, sia pure incentivato dalla possibilità di prolungamento o ripetizione, con limiti, della partita, ma si connetta al possibile conseguimento di una utilità di tipo diverso, così come specificamente delineata dallo stesso art. 110.

Cass. pen. n. 35078/2002

Con la modifica dell'art. 110 Tulps (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) operata con l'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 risulta introdotta una ulteriore categoria di apparecchi di abilità nei quali il giocatore può esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con costo contenuto della partita, non superiore ad un euro, e la possibilità di erogare, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi, non convertibili, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, così ribadendosi l'autonomia delle nozioni di giuoco di abilità e d'azzardo della norma di cui all'art. 110 citato rispetto a quella dell'art. 721 c.p.

La nozione di giuoco d'azzardo di cui all'art. 110 del Tulps (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 3888, è diversa da quella prevista dall'art. 721 c.p. stante l'autonomia delle due fattispecie penali e l'assenza nell'art. 110 citato del fine di lucro previsto dalla disposizione codicistica

Cass. pen. n. 41667/2001

In tema di gioco d'azzardo, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per la distinzione tra macchine e congegni per il gioco d'azzardo e quelli di trattenimento o di abilità, il divieto stabilito dalla norma incriminatrice riguarda gli apparecchi che, avendo insita la scommessa, consentono di realizzare un vantaggio economico eccedente i limiti ivi previsti, in quanto si richiede pur sempre l'esistenza del fine di lucro, secondo la definizione di cui all'art. 721 c.p.

Cass. pen. n. 5897/1999

Anche gli apparecchi o congegni automatici, basati sulla scommessa o sulla pura alea, di cui all'art. 110, quarto comma, T.U.P.S., postulano la natura lucrativa della vincita, ovvero il rilevante valore economico del premio conseguibile, in tal modo correlando la previsione contravvenzionale in esame e la locuzione «gioco d'azzardo» ivi contemplata ai principi codicistici stabiliti dall'art. 721 c.p., alla cui stregua coessenziale al concetto di «gioco d'azzardo» è, accanto all'aleatorietà dell'esito, l'esistenza di un fine di lucro.

Cass. pen. n. 7144/1998

La tenuità della posta non esclude il fine di lucro necessario per la configurabilità del gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 721 c.p., anche se il detto fine deve necessariamente essere interpretato come fine di trarre un guadagno economicamente apprezzabile. Pertanto il fine di lucro deve essere escluso quando la posta sia talmente tenue da indurre a ritenere non sussistente lo scopo di conseguire un guadagno economicamente apprezzabile. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui la vincita consista nella ripetizione di qualche partita o in una consumazione, che hanno notoriamente un valore del tutto irrilevante.

Cass. pen. n. 10674/1997

Il conquin, derivato dal più antico “ramino”, si bilancia tra abilità - esperienza, capacità, intuito, tempestività delle decisioni da parte del giocatore - ed alea. Tuttavia è quest'ultima ad assumere un ruolo prevalente, sia pure minimo, poiché la vincita dipende in definitiva dalle carte prelevate nel c.d. “pozzo” o “pozzetto”; tale carattere è, poi, particolarmente evidente quando - come nella specie - le poste siano elevate (quattro milioni): è pur vero che la rilevanza delle medesime costituisce una circostanza aggravante, ma tale elemento - ove esistente - esclude, in punto di fatto, che il gioco possa essere considerato non d'azzardo, poiché rivela in modo indiscutibile la presenza dell'altro elemento di questo tipo di gioco (oltre la menzionata alea) e, cioè, il fine di lucro.

Cass. pen. n. 7719/1997

L'espressione giuoco “d'azzardo” ha un significato univoco che non può includere il giuoco di “scala quaranta” fatto tra amici con posta in gioco irrisoria. Infatti non si può interpretare l'art. 721 c.p. (Elementi essenziali del giuoco d'azzardo) estensivamente, prescindendo dal senso proprio delle parole. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste, di sentenza di condanna, ex artt. 718-720 c.p., per avere gli imputati giocato in un bar a scala quaranta con la posta in gioco di una consumazione).

Cass. pen. n. 14/1991

Il giuoco delle tre carte (come quelli similari delle tre tavolette, delle tre piastrelle e dei tre campanelli) non costituisce giuoco d'azzardo perché è soprattutto un giuoco d'abilità e l'incidenza della sorte riveste un ruolo di minimo rilievo.

Il giuoco delle tre carte e quelli similari non realizzano di per sé il reato di truffa, ma tale figura criminosa può ricorrere qualora il tenitore del gioco ponga in essere un'attività ulteriore di carattere fraudolento, come nel caso in cui egli faccia vincere il giocatore una prima volta per indurlo a raddoppiare la posta ed ingannarlo nei successivi turni di gioco, oppure si avvalga di «compari» che, distraendo il giocatore, consentono al tenitore di spostare all'ultimo momento le carte o che, fingendosi accaniti giocatori, puntano con alterne vicende, in modo da ingenerare nello spettatore la convinzione di trovarsi di fronte ad un gioco al quale si può facilmente vincere.

Cass. pen. n. 1722/1987

In tema di gioco d'azzardo il fine di lucro non deve essere escluso se la posta sia modesta od anche sia destinata ad essere impiegata in consumazioni, poiché la legge prescinde dalla natura e dall'entità della posta impiegata, della quale ultima tiene conto soltanto come circostanza aggravante.

Cass. pen. n. 10750/1986

Il fine di lucro, ancorché associato ad altri fini, si ha tutte le volte che il giuoco è esercitato per conseguire vantaggi economicamente valutabili, salvo che la posta sia esigua, tenuto conto delle modalità del giuoco e della celerità delle perdite sicché si possa affermare che essa serva esclusivamente a dare maggior vivacità al giuoco; in tal caso lo scopo del giuoco è il solo divertimento e il lucro non si prospetta né come fine prossimo od ultimo, né come fine concorrente.

Cass. pen. n. 4905/1986

Pur essendo il giuoco d'azzardo qualificato dal fine di lucro, tale fine non è richiesto in chi agevola il giuoco d'azzardo.

Cass. pen. n. 1886/1986

L'aleatorietà dei giuochi vietati dall'art. 718 c.p. deve essere valutata oggettivamente sulla base della natura del singolo giuoco e delle sue regole, considerate non solo nella loro astrattezza, ma anche nella concreta applicazione. Pertanto, un giuoco, astrattamente non di azzardo, deve essere considerato d'azzardo quando, anche per il solo fatto dell'abilità di chi tiene il giuoco, l'abilità dell'altro concorrente ha un ruolo minimo, rispetto alla fortuna e al caso, per determinare la vincita.

Cass. pen. n. 1286/1986

Il «fine di lucro» richiesto dal legislatore come elemento costitutivo ed essenziale del giuoco d'azzardo deve necessariamente essere interpretato come fine di trarre un guadagno economicamente apprezzabile.

Cass. pen. n. 11670/1985

Il giuoco del poker praticato con gli apparecchi elettronici (cosiddetti videogames), come nella specie, così come quello praticato col mezzo delle «carte», è giuoco d'azzardo.

Cass. pen. n. 10832/1985

L'art. 721 c.p. deferisce al giudice la qualificazione del giuoco d'azzardo nei suoi elementi essenziali dell'aleatorietà e del fine di lucro, a nulla rilevando che il giuoco non sia inserito negli elenchi formati dall'autorità ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S., concernente la tabella da esporre nel locale pubblico, in cui sono indicati i giuochi d'azzardo e quelli che l'autorità ritenga di vietare. Solo per questi ultimi, per quelli cioè non d'azzardo e proibiti dall'autorità, puniti ai sensi dell'art. 723 c.p., la determinazione dell'autorità è vincolante per il giudice.

Cass. pen. n. 1738/1983

La nozione del giuoco d'azzardo è data dall'art. 721 c.p. che stabilisce che sono tali quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. Sicché per aversi giuoco d'azzardo è necessario il concorso di due elementi, l'uno di carattere oggettivo, l'aleatorietà della vincita o della perdita, inerente al giuoco stesso, l'altro di carattere soggettivo, il fine di lucro delle persone partecipanti ed interessate. Nel giuoco d'azzardo la valutazione normativa dei due elementi dell'alea e del fine di lucro non è dissociabile in termini di priorità, ma è unitaria ed inscindibile ed entrambi gli elementi concorrono a caratterizzare il giuoco d'azzardo.

Sono aleatori quei giuochi che «normalmente e per la loro natura» in tutto o quasi dipendono dal caso senza che nulla possa l'abilità del giocatore; inoltre il fine di lucro si ha quanto i giocatori si propongono lo scopo di conseguire vantaggi economicamente valutabili (denaro o altra utilità). Il fine di lucro non va escluso anche se la posta sia modesta e comunque da impiegarsi in consumazioni, come caffè, vivande, ecc., dato che la legge prescinde dall'entità e natura della posta impegnata nel giuoco stesso, della quale ultima tiene conto come circostanza aggravante se è rilevante.

Cass. pen. n. 4516/1975

Nel «sistema delle lettere a catena» quando sussistono gli estremi dell'alea (nella specie rinvenuta nella difficoltà per i singoli giocatori di rintracciare gli aderenti alla catena) ed il fine di lucro, è ravvisabile il reato di gioco d'azzardo punito dall'art. 718 c.p.

Cass. pen. n. 580/1970

Il giuoco della «stoppa», che non è incluso nell'elenco dei giuochi di azzardo e di quelli proibiti prescritti dall'art. 110 T.U. legge P.S. - valutato nel suo complesso, nell'economia cioè totale del giuoco, e non limitatamente alla prima fase di esso nella quale potrebbe ritenersi prevalente l'alea, in quanto il punteggio viene determinato dalla pura e semplice distribuzione delle tre carte di volta in volta ricevute - non è giuoco d'azzardo, perché all'esito di esso partecipa in maniera predominante e determinante l'abilità del giocatore.

Cass. pen. n. 455/1970

La tenuità della posta non esclude il fine di lucro, necessario per aversi gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 721 c.p. Il notevole ammontare della posta è previsto come circostanza aggravante, a meno che il gioco sia esercitato in riunioni familiari o fra amici a mero fine di svago o passatempo.

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