(massima n. 1)
La cosiddetta «sanatoria» di cui all'art. 110, comma settimo bis, R.D. n. 773 del 1931, come introdotta dall'art. 39, comma settimo bis, D.L. n. 269 del 2003 e successive modifiche, riguardante gli apparecchi a congegno di cui alla lett. b), comma settimo, R.D. cit., non si applica ai giochi d'azzardo come definiti dall'art. 721 c.p.