(massima n. 1)
Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici nei quali l'elemento dell'abilità ed il fine del trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di un euro, per essere ritenuti di trattenimento o da gioco di abilità devono rispettare tutte le prescrizioni di cui all'art. 110, comma 5, del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388), atteso che una volta esclusa la configurabilità del gioco d'azzardo, di cui al comma 4 dello stesso articolo, l'apparecchio non può essere ritenuto per ciò solo di intrattenimento o di abilità, ma deve rispettare le condizioni riportate nello stesso comma 5 per essere qualificato come lecito e non integrare la violazione del citato art. 110.