(massima n. 1)
La nozione del giuoco d'azzardo è data dall'art. 721 c.p. che stabilisce che sono tali quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. Sicché per aversi giuoco d'azzardo è necessario il concorso di due elementi, l'uno di carattere oggettivo, l'aleatorietà della vincita o della perdita, inerente al giuoco stesso, l'altro di carattere soggettivo, il fine di lucro delle persone partecipanti ed interessate. Nel giuoco d'azzardo la valutazione normativa dei due elementi dell'alea e del fine di lucro non è dissociabile in termini di priorità, ma è unitaria ed inscindibile ed entrambi gli elementi concorrono a caratterizzare il giuoco d'azzardo.