(massima n. 1)
Con la modifica dell'art. 110 Tulps (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) operata con l'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 risulta introdotta una ulteriore categoria di apparecchi di abilità nei quali il giocatore può esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con costo contenuto della partita, non superiore ad un euro, e la possibilità di erogare, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi, non convertibili, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, così ribadendosi l'autonomia delle nozioni di giuoco di abilità e d'azzardo della norma di cui all'art. 110 citato rispetto a quella dell'art. 721 c.p.