Cassazione penaleSez. IIIsentenza n. 1286del 5 febbraio 1986
(1 massima)
(massima n. 1)
Il «fine di lucro» richiesto dal legislatore come elemento costitutivo ed essenziale del giuoco d'azzardo deve necessariamente essere interpretato come fine di trarre un guadagno economicamente apprezzabile.