(massima n. 1)
L'aleatorietą dei giuochi vietati dall'art. 718 c.p. deve essere valutata oggettivamente sulla base della natura del singolo giuoco e delle sue regole, considerate non solo nella loro astrattezza, ma anche nella concreta applicazione. Pertanto, un giuoco, astrattamente non di azzardo, deve essere considerato d'azzardo quando, anche per il solo fatto dell'abilitą di chi tiene il giuoco, l'abilitą dell'altro concorrente ha un ruolo minimo, rispetto alla fortuna e al caso, per determinare la vincita.