(massima n. 1)
Anche gli apparecchi o congegni automatici, basati sulla scommessa o sulla pura alea, di cui all'art. 110, quarto comma, T.U.P.S., postulano la natura lucrativa della vincita, ovvero il rilevante valore economico del premio conseguibile, in tal modo correlando la previsione contravvenzionale in esame e la locuzione «gioco d'azzardo» ivi contemplata ai principi codicistici stabiliti dall'art. 721 c.p., alla cui stregua coessenziale al concetto di «gioco d'azzardo» è, accanto all'aleatorietà dell'esito, l'esistenza di un fine di lucro.