(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 110 del Tulps (R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato da ultimo dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, delinea una nozione autonoma degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo, atteso che la norma speciale è rivolta a prevenire non soltanto il giuoco d'azzardo sanzionato dal codice penale, agli artt. 718 e 721, bensì qualsiasi attività di gioco che non si risolva in un mero trattenimento, sia pure incentivato dalla possibilità di prolungamento o ripetizione, con limiti, della partita, ma si connetta al possibile conseguimento di una utilità di tipo diverso, così come specificamente delineata dallo stesso art. 110.